Caro materiali, dal MIMS le istruzioni per la compensazione
Dal MIMS la circolare con le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi
Caro materiali e compensazione: dopo la pubblicazione del Decreto 30 settembre 2021 e del Decreto 11 novembre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha pubblicato la Circolare 25 novembre 2021 recante "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021".
Caro materiali e compensazione: le istruzioni del MIMS
Il MIMS ricorda che ai sensi dell'art. 1-septies del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, è possibile richiedere la compensazione per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.
Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Le istruzioni operative
La nuova circolare del MIMS riporta le istruzioni operative per l’applicazione dell’istituto della compensazione unitamente a degli utili esempi pratici.
Entrando nel dettaglio, qualora il decreto rilevi variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione è così determinata:
- la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.
Ai fini del calcolo dell’eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti.
La data di invio dell'istanza e le modalità per direttore lavori e stazione appaltante
Non viene chiarita la data esatta entro la quale presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione (7, 8 o 9 dicembre 2021) ma viene riportato solo quanto contenuto nel decreto, ovvero entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (consigliamo di inviarla per sicurezza entro il 7 dicembre visto che l'8 è festivo).
L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.
Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).
In particolare, in relazione alle lavorazioni i effettuate nell’arco temporale indicato dal citato articolo 1-septies e presenti come tali in contabilità (allibrate nel libretto delle misure ovvero riportate nel registro di contabilità), il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:
- per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
- per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.
Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.
Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell'offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto e diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo di cui al decreto.
La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.
Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.
Il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto provvedono a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e provvede ad effettuare il relativo pagamento.
La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
Esempi applicativi di calcolo della compensazione
La circolare riporta due utili esempi di calcolo delle compesazioni:
- l’esempio n. 1 - che considera un’alea dell’8% - è applicabile alle offerte presentate nell’anno 2020;
- l’esempio n. 2 - che considera un’alea del 10% - è applicabile alle offerte presentate anteriormente all’anno 2020.
ESEMPIO N. 1 - OFFERTA PRESENTATA NELL’ANNO 2020.
Dato un lavoro di edilizia civile, con offerta presentata nell'anno 2020, per il quale sono state contabilizzate a misura, nel corso del primo semestre dell’anno 2021, delle strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.
Dall’esame del libretto delle misure o del registro di contabilità risulta che nel corso del primo semestre dell’anno 2021 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.
A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce “Ferro – acciaio tondo per cemento armato”. Per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l’anno 2020 un valore pari a 0,59 euro al kg e come variazione percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 un valore pari al 43,80%.
Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 43,80%, e la si depura dell’alea dell’8% a carico dell’appaltatore, risultando pari a 35,80%.
Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all’anno 2020 pari a 0,59 euro al kg.
Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:
35,80 (%) x 0,59 (euro/kg) = 0,2112 (euro/kg).
La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.
Pertanto, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente punto 2.5, risulta la seguente compensazione C espressa in euro:
C (euro)= 0,2112 (euro/kg) x Q (kg).
ESEMPIO N. 2 - OFFERTA PRESENTATA ANTERIORMENTE ALL’ANNO 2020
Dato un lavoro di edilizia civile, con offerta presentata nell'anno 2017, per il quale sono state contabilizzate a misura, nel corso del primo semestre dell’anno 2021, delle strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.
Dall'esame del libretto delle misure o del registro di contabilità risulta che nel corso del primo semestre dell’anno 2021 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.
A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce “Ferro – acciaio tondo per cemento armato”. Per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l’anno 2017, un valore pari a 0,52 euro al kg e come variazione percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 un valore pari al 63,78%.
Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 63,78%, e la si depura dell’alea del 10% a carico dell’appaltatore, risultando pari a 53,78%.
Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all’anno 2017 pari a 0,52 euro al kg.
Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:
53,78 (%) x 0,52 (euro/kg) = 0,2796 (euro/kg).
La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.
Pertanto, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente punto 2.5, risulta la seguente compensazione C espressa in euro:
C (euro)= 0,2796 (euro/kg) x Q (kg).
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