Cause da esclusione automatica e violazioni fiscali: i dubbi del Consiglio di Stato

La soglia di 5mila euro stabilita prevista dal d.Lgs. n. 50/2016 potrebbe essere in contrasto con i principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione

di Redazione tecnica - 20/09/2024

La soglia di gravità di 5mila euro delle violazioni tributarie e fiscali definitivamente accertate quale causa di esclusione automatica da una procedura di gara potrebbe essere in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Esclusione per violazioni fiscali definitivamente accertate: dubbi sulla soglia fissa e invariabile

Un dubbio posto dal Consiglio di Stato, che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale con l’ordinanza dell’11 settembre 2024, n. 7518, evidenziando come una soglia fissa e assoluta, di importo non particolarmente rilevante e che non sia correlata al valore dell’appalto specifico potrebbe violare i principi di parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza.

Si tratta di una questione sorta all’interno di un ricorso presentato nei confronti di un operatore, aggiudicatario di una gara d’appalto, in quanto sarebbe stato violato l’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) per carenza del requisito di regolarità fiscale. Il TAR aveva già respinto il ricorso, motivo per ui era stato proposto appello specificando che il debito tributario era presente al momento del bando e dell’offerta e che dunque il requisito non sarebbe stato perduto ‘in corso di gara’, bensì non sarebbe stato posseduto affatto. La pendenza tributaria avrebbe rivestito i caratteri previsti dall’art. 80, co. 4 d.lgs. 50/2016 della gravità - traguardando sine dubio la soglia normativamente prevista di 5mila euro in forza del richiamo all’art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - nonché della definitività, non essendo stato impugnato l’invito al pagamento.

La controinteressata ha invece specificato l’assoluta sproporzione che vizierebbe la misura espulsiva - sussunta nel genus delle sanzioni - per una debenza tributaria di soli 18 mila euro a fronte di un appalto del valore di circa 10 milioni di euro; e ha invocato al riguardo il recente revirement della giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che avrebbe sancito l’efficacia diretta del principio di proporzionalità della pena di cui all’art. 49, par. 3, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (v. sentenza CGUE, 8 marzo 2022, causa C-205/20 (NE).

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