Cause da esclusione automatica e violazioni fiscali: i dubbi del Consiglio di Stato

La soglia di 5mila euro stabilita prevista dal d.Lgs. n. 50/2016 potrebbe essere in contrasto con i principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione

di Redazione tecnica - 20/09/2024

Violazioni fiscali accertate: la soglia di esclusione nel Codice Appalti

Sostanzialmente, il meccanismo determinativo della soglia di gravità ex lege delle violazioni tributarie definitivamente accertate di cui al secondo periodo dell’art. 80, co. 4, d.lgs. 50/2016 laddove, nell’operare un rinvio all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. n. 602/1973, fissa tale soglia in misura invariabile nell’importo di cinquemila euro, urterebbe coi principi di ragionevolezza e proporzionalità.

In particolare, la sanzione espulsiva che consegue allorquando la violazione tributaria supera tale soglia costituisce misura estremamente severa e afflittiva che si connota per la palese sproporzione sia in termini assoluti (proporzionalità cardinale) essendo una soglia di modestissimo valore che giunge ad equiparare sul piano sanzionatorio inadempienze di qualsiasi entità, sia in termini relativi (proporzionalità ordinale), se si ragguaglia tale importo al valore, sovente milionario, delle commesse pubbliche per cui si compete.

In definitiva, si verrebbe a delineare un automatismo espulsivo che esautora la stazione appaltante da qualsivoglia ponderazione rispetto alla tenuità dell’infrazione fiscale e del disvalore sociale che la caratterizza. Da questo punto di vista, il ben diverso meccanismo commisurativo delineato dall’art. 80, c. 4, settimo periodo per le violazioni non definitivamente accertate che, demandando l’integrazione della disciplina alla fonte regolamentare, intervenuta poi col D.M. 28 settembre 2022, àncora la soglia di gravità al valore dell’appalto, secondo una funzione lineare di correlazione (coefficiente di proporzionalità 10%), e fa salva comunque la fissazione di un minimum invariabile al di sotto del quale la violazione non può mai reputarsi grave (individuata nel valore di 35 mila euro).

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