Cause da esclusione automatica e violazioni fiscali: i dubbi del Consiglio di Stato
La soglia di 5mila euro stabilita prevista dal d.Lgs. n. 50/2016 potrebbe essere in contrasto con i principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione
La questione rimessa alla Corte Costituzionale
L’obiettivo è quindi un intervento correttivo, necessario per ricondurre la causa automaticamente escludente di cui all’art. 80, co. 4 primo e secondo periodo nei binari dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, inserendo una chiara previsione che àncori la determinazione della soglia escludente al valore dell’appalto, sulla falsariga del congegno del settimo periodo e inverato, infine, dal D.M. 28 settembre 2022.
In altre parole, basterebbe inserire il principio secondo cui costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R.n. 602/1973 e che, in ogni caso, sono correlate al valore dell'appalto. Si tratterebbe di una pronuncia additiva di principio dal momento che lascerebbe impregiudicato il margine di intervento discrezionale del legislatore nel dare contenuto al meccanismo di correlazione proporzionale secondo il parametro ritenuto più congruo.
Conclusivamente, il Consiglio ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.Lgs. n. 50/2016, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che costituiscono gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, in ogni caso, correlato al valore dell’appalto.
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