CEL e accordi quadro: nuove indicazioni da ANAC
L'Autorità conferma la possibilità di emettere dei CEL cumulativi, ma solo ad alcune condizioni e a partire dal prossimo 1° luglio
Arrivano importanti chiarimenti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle modalità di rilascio dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) per interventi realizzati nell’ambito di accordi quadro, ai sensi dell’art. 59 del Codice degli appalti, con una novità che diventerà operativa dal 1° luglio 2025.
Accori quadro: chiarimenti da ANAC sui CEL
Conferma ne è il Comunicato del Presidente del 19 marzo 2025, nato a seguito delle numerose richieste pervenute da associazioni di categoria e volto a garantire maggiore chiarezza e coerenza nella certificazione delle prestazioni eseguite.
ANAC ribadisce infatti che ogni contratto attuativo deve prevedere il rilascio di un CEL, in cui il RUP potrà indicare l’importo e le date di inizio e fine lavori della prestazione eseguita.
L’obiettivo è duplice:
- evitare che per singole commesse di modesto valore vengano rilasciati certificati che non rappresentano adeguatamente la capacità esecutiva dell’operatore;
- prevenire l’aggregazione di prestazioni eseguite in contesti diversi, per garantire che il valore dei lavori certificati sia proporzionato allo sforzo organizzativo effettivamente sostenuto dall’impresa.
Accordi quadro con più operatori e con un solo operatore: cosa cambia
ANAC conferma che, nel caso di accordi quadro conclusi con più operatori economici, la regola rimane invariata: ogni contratto attuativo deve avere il proprio CEL.
Diverso è il caso in cui un accordo quadro sia sottoscritto con un unico operatore economico e preveda più contratti attuativi affidati dalla stessa Stazione Appaltante, relativi a uno stesso sito e con esecuzione continuativa. In questa ipotesi, il RUP potrà emettere un CEL cumulativo, che somma le lavorazioni già certificate nei singoli CEL precedenti, annullandoli e sostituendoli.
Perché sia possibile procedere in questo modo, è necessario che le prestazioni siano state rese in continuità spazio-temporale o comunque nel medesimo sito. Non si tratta, quindi, di un accorpamento arbitrario di lavori distinti, ma di una modalità pensata per rispondere a esigenze di semplificazione amministrativa senza alterare la trasparenza e la corretta certificazione delle competenze esecutive delle imprese.
L’importanza della programmazione: le responsabilità delle Stazioni Appaltanti
La ratio delle indicazioni risiede nella natura dell’accordo quadro, che deve essere giustificato da una chiara quantificazione dei fabbisogni da parte della Stazione Appaltante. L’art. 59 del Codice è chiaro nel vietare che questo strumento venga utilizzato “in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza".
Di conseguenza, prima di avviare una procedura per un accordo quadro, la Stazione Appaltante dovrà:
- effettuare una ricognizione dei fabbisogni e motivare la scelta dell’accordo quadro nella decisione a contrarre (art. 17, comma 1);
- definire con precisione l’importo massimo dell’accordo quadro, che sarà quello posto a base di gara e dovrà rappresentare il valore massimo richiedibile all’affidatario nel periodo di riferimento;
- esplicitare nel bando o in un apposito allegato le modalità di calcolo della base d’asta, dettagliare le componenti di costo e le quantità che giustificano l’importo complessivo.
Qualificazione e requisiti degli OE
Un aspetto chiave riguarda la qualificazione delle imprese partecipanti agli accordi quadro. Richiamando quanto specificato dal Consiglio di Stato in una recente sentenza, i requisiti devono essere commisurati all’importo complessivo dell’accordo quadro, e non ai singoli contratti attuativi.
In altre parole:
- i contratti attuativi devono essere “eseguiti in parallelo nel medesimo lasso temporale”, in quanto derivano da un’unica fonte contrattuale;
- gli operatori economici devono dimostrare di avere capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sufficiente per l’esecuzione dell’intero accordo.
Si tratta di un’impostazione coerente con le FAQ ANAC sugli accordi quadro, in cui si evidenzia che “la Stazione appaltante prima di concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell’importo complessivo per tutta la durata dell’accordo quadro.”
Nuove modalità operative dal 1° luglio 2025
Infine, ANAC segnala che l’emissione dei CEL cumulativi per prestazIoni eseguite nello stesso sito in continuità spazio temporale sarà operativa a partire dal 1° luglio 2025, precisando che la procedura non deve essere interpretata come un meccanismo per aggregare indiscriminatamente i CEL di tutti i contratti attuativi, riservandosi la facoltà di attivare i poteri previsti dall’art. 222, comma 3, del d.lgs. 36/2023 per intervenire sulle irregolarità.
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