Certificati Bianchi: aggiornata la Guida Operativa
Il documento integra e sostituisce la Guida Operativa adottata nel 2019. Approvate anche cinque nuove guide settoriali e nove schede di progetto a consuntivo
Con il decreto direttoriale del 3 maggio 2022, la Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della Transizione Ecologica ha approvato l’aggiornamento della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.
Certificati Bianchi: la nuova Guida Operativa del GSE
La Guida, redatta dal GSE, integra e sostituisce la Guida Operativa adottata con il decreto direttoriale del 30 aprile 2019; essa riporta le informazioni utili e i chiarimenti per la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi, la descrizione delle migliori tecnologie disponibili per i principali settori produttivi, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione e un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti per l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.
Al decreto sono inoltre allegate le tabelle aggiornate con le tipologie progettuali ammissibili e non ammissibili; il provvedimento inoltre ha approvato cinque nuove guide settoriali e nove schede di progetto a consuntivo standardizzate.
Il provvedimento fa parte delle disposizioni, previste dal decreto ministeriale aggiornato a maggio 2021, volte a favorire una maggiore offerta di Certificati sulle piattaforme di scambio, una maggiore semplificazione e trasparenza del meccanismo.
Le novità della Guida
In particolate la Guida operativa è stata così aggiornata e integrata:
- Allegato 1 “Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti”. Sono state introdotte tutte le modifiche previste dal DM 21 maggio 2021, e sopra riportate, nonché ulteriori chiarimenti emersi dall’esperienza maturata nell’ambito delle istruttorie condotte dal GSE.
- Allegato 2 “Guide Settoriali”. Sono state
modificate, a seguito degli aggiornamenti introdotti dal DM 21
maggio 2021, tutte le guide già pubblicate con il DD 30 aprile 2019
e sono state introdotte 5 ulteriori nuove guide settoriali:
- Guida settoriale 7: il settore dei trasporti;
- Guida settoriale 8: illuminazione pubblica per i progetti a consuntivo;
- Guida settoriale 9: illuminazione privata per i progetti a consuntivo;
- Guida settoriale 10: illuminazione pubblica a LED per i progetti standardizzati;
- Guida settoriale 11: illuminazione privata a LED per i progetti standardizzati.
- Allegato 3 “Interventi di efficienza energetica non ammissibili”. È stato modificato il precedente allegato, considerando ammissibili gli interventi di free-cooling in forza di quanto previsto dal DM 21 maggio 2021.
- Allegato 4 “Chiarimenti relativi agli interventi della
Tabella 1”. In attuazione delle modifiche introdotte dal
DM 21 maggio 2021, con il nuovo Allegato sono stati forniti
chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 1
dell’Allegato 2 al Decreto e s.m.i. riguardanti:
- la descrizione dell’intervento e l’indicazione del settore di applicazione;
- l’identificazione e la descrizione delle migliori tecnologie disponibili tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, con indicazione delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici;
- ove possibile, il programma di misura, le variabili operative, il consumo di baseline e l’algoritmo di calcolo dei risparmi di energia primaria generabili dal progetto.
- Allegato 5 “Schede di progetto a consuntivo
standardizzate”. Sono state introdotte, così come previsto
dall’art. 15 del DM Certificati Bianchi, diverse schede di progetto
a consuntivo standardizzate ed in particolare:
- 1. Sostituzione di una pompa con una più efficiente;
- 2. Installazione di gruppi frigoriferi elettrici a compressione condensati ad aria e ad acqua;
- 3. Sostituzione di caldaie alimentate a combustibile fossile per la produzione di energia termica
- con Pompe di Calore;
- 4. Sostituzione di pompe di calore per la produzione di energia termica con pompe di calore;
- 5. Nuova installazione di impianti per la produzione di aria compressa;
- 6. Sostituzione di sistemi per l’illuminazione pubblica;
- 7. Sostituzione degli apparecchi di illuminazione con lampade a led;
- 8. Allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento;
- 9. Sostituzione di una caldaia con una a più alta efficienza.
Con l’articolo 2 sono stati invece approvati l’aggiornamento della tabella degli interventi di cui all’Allegato 2 del DM Certificati Bianchi.
Cosa sono i Certificati Bianchi
I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il sistema prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).
Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi sono affidate al Gestore Servizi Energetici (GSE).
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