Certificati di pagamento straordinario: le responsabilità della Stazione Appaltante
L'esperto risponde: cosa accade se la SA non ha emesso il certificato di pagamento straordinario di cui all’art. 26, comma 1 del d.l. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti)?
Cosa accade se la SA non ha emesso il certificato di pagamento straordinario di cui all’art. 26, comma 1 del d.l. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti)?
L'esperto risponde
I certificati di pagamento straordinari, così come disciplinati dall’art. 26, comma 1, d.l. 50/2022, per i SAL e i relativi certificati di pagamento delle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 ed il 18 maggio 2022, sono automaticamente emessi dalla SA al ricorrere dei presupposti, senza previa istanza da parte dell’operatore.
La norma, infatti, non pone alcun onere in capo all’appaltatore.
L’art. 26, comma 1 del d.l. 50/2016 prevede infatti che “… qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento … è emesso, entro trenta giorni … un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione … dell’acconto del corrispettivo d’appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1 gennaio 2022 …”.
Il certificato straordinario in questione deve essere stato adottato entro il 17 giugno 2022 (30 giorni dall’entrata in vigore del d.l. 50/2022, ossia il 18 maggio 2022). Il mancato rispetto del termine potrebbe dunque esporre l’Amministrazione a eventuali azioni di responsabilità.
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