Certificato di destinazione urbanistica: cos'è e quando serve?

Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato sulla base di consolidati documenti e atti, collazionati nel tempo e nella disponibilità della PA, che “certifica” (ossia rende certi) la condizione giuridica dei terreni

di Redazione tecnica - 03/03/2025

Destinazione urbanistica: va certificata dall'Amministrazione, non dal privato

Il TAR ha evidenziato come nel provvedimento di diniego dell'Amministrazione si ammettesse la trasformazione del suolo già dal 1998, e che non si potesse addossare al ricorrente la probatio diabolica, pretendendo di ricercare e di produrre i titoli autorizzativi della trasformazione dei terreni, risalenti ad anni remoti, anteriori al 1998,

Sul punto il giudice ha ricordato che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la validità degli atti di trasferimento dei diritti reali relativi ai terreni, va allegato “[…] il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata”.

Il certificato:

  • è rilasciato sulla base di consolidati documenti e atti, collazionati nel tempo e nella disponibilità dell’amministrazione, quale depositaria ufficiale degli stessi, che indi “certifica” (ossia rende certi) la condizione giuridica dei terreni, qual risulta in base al contenuto di atti pubblici preesistenti;
  • è diretto ad effettuare una ricognizione della qualificazione urbanistica dell’area, con le indicazioni delle previste prescrizioni, per come attribuita dagli strumenti urbanistici generali e connesse varianti.

In effetti, il certificato di destinazione urbanistica, riepiloga nel dettaglio la disciplina urbanistica ed edilizia territoriale, dando per verificati i presupposti della stessa.

Rientra così un tal atto nella categoria degli atti di certificazione, redatti dal pubblico ufficiale, aventi carattere dichiarativo, ossia certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti e formati dalle preposte autorità pubbliche che, risultando da pubblici registri o documenti ed è munito della correlata fede privilegiata.

Non solo: ai sensi dell’art. 43, co. 1, d.P.R. n. 445/2000, è l’amministrazione, quando rilascia un atto ufficiale, a esserne il primario depositario e a collazionarlo, previa apposizione di registrazione e di protocollo, nei propri archivi; mentre al privato viene rilasciata per notifica o comunicazione un’altra copia fedele all’originale.

Per cui, una volta auto-certificata una data condizione dei terreni, è la pubblica amministrazione che ne dubiti la consistenza e/o abbia la necessità di reperire determinati atti anteriori a doverli ricercare nei propri archivi.

In questo caso, la natura agricola dei terreni risultava:

  • da consolidati atti di compravendita;
  • dal certificato di destinazione urbanistica (rilasciato dall’ente pubblico territoriale);
  • dall’asseverazione di un tecnico;
  • dai rilievi orto-foto acquisiti e nella disponibilità delle parti in giudizio.

Pertanto, la natura legittima dei terreni in discussione è quella agricola, alla data di approvazione del nuovo PPTR, avvenuta nel 2006, con le specificazioni di cui al certificato di destinazione urbanistica.

Conclusioni

Non può addossarsi da parte dell’amministrazione, depositaria pubblica ed ufficiale degli atti e dei documenti che rilascia, oneri indebiti ai privati di reperimento di risalenti atti, documenti, o istanze, quando quelli più recenti danno per acquisita e dimostrata la natura di taluni beni.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del diniego all’istanza e accertamento nell’erronea perimetrazione dei terreni, sulla base della certificazione urbanistica in possesso dell’Amministrazione.

© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati