Cessione crediti edilizi e sequestro preventivo: Poste Italiane rinuncia al ricorso
Poste Italiane chiede prima l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per risolvere il problema del sequestro preventivo dei bonus edilizi e poi rinuncia al ricorso
Il 12 novembre 2021 è una delle date più importanti per quel che riguarda l'utilizzo delle opzioni alternative ai bonus edilizi (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). È la data i cui entrano in vigore le misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, previste dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) e successivamente rimesse all'interno della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Le misure antifrode
Se è vero che la prima formulazione del meccanismo di cessione del credito è stato il motore che ha risollevato le sorti del comparto delle costruzioni e sorretto il PIL, è altrettanto chiaro che aver esteso questa possibilità ai bonus edilizi senza controllo è stata probabilmente la peggiore scelta operata dal Legislatore.
Un errore che ha generato frodi che in molti casi hanno portato al sequestro preventivo di crediti d’imposta inesistenti (stimati dalla Guardia di Finanze in oltre 3,6 miliardi di euro).
Frodi che a cascata hanno avuto forti ripercussioni sui molti cessionari che in questi anni sono intervenuti acquistando in buona fede crediti sui quali poi si è abbattuta la Corte di Cassazione con diverse sentenze che hanno confermato l'applicazione dell'art. 321 del Codice di procedura penale (il sequestro preventivo) anche nei loro controlli.
Gli interventi della Cassazione
Ricordiamo ad esempio:
- la Sentenza n. 40867/2022, n. 44647/2022 e n. 45558/2022 - che riguardano Poste Italiane
- la Sentenza n. 40865/2022 - che riguarda Banco Desio e della Brianza;
- la Sentenza n. 40866/2022 - che riguarda Illimity Bank;
- la Sentenza n. 40868/2022 - che riguarda Groupama;
- la Sentenza n. 40869/2022 - che riguarda Cassa Depositi e Prestiti.
Ma sono tante altre le sentenze emessa dalla diverse sezioni Penali della Corte di Cassazione. Tutte unanimi nel ritenere applicabile il sequestro preventivo del credito acquisito, anche se in buona fede, e a seguito del quale sono poi emerse delle frodi da parte di chi avrebbe dovuto maturare il credito.
Nuovo intervento della Cassazione
In quadro degli interventi della Cassazione penale si arricchisce di una nuova sentenza, forse la più importante di tutte: la Sentenza della Corte di Cassazione 30 dicembre 2022, n. 49687, resa in riferimento ad un ricorso presentato da Poste Italiane su un caso di cessione del credito maturato per un intervento di sismabonus.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali aveva rigettato l'istanza avanzata da Poste Italiane avverso il decreto del Gip del locale Tribunale che, in data 6 giugno 2022, aveva disposto il sequestro preventivo con finalità impeditive dei crediti di imposta ceduti da un'impresa di costruzione in favore di Poste, per i reati di cui agli artt. 640 bis e 648ter.1 cod.pen., commessi in relazione all'accesso fraudolento alle agevolazioni statali previste.
Il giudice delle indagini preliminari aveva disposto che la misura cautelare fosse eseguita tramite blocco sul portale dell'Agenzia delle Entrate e nei confronti di Poste erano stati vincolati i crediti di imposta relativi alla detrazione.
La diligenza del cessionario
La difesa ha evidenziato che dal tenore testuale del comma 5, art. 121 del Decreto Rilancio emergerebbe che la violazione di cui tratta il comma 6 concerne il concorso del fornitore o del cessionario con riguardo alla mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta sicché il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'esistenza di indizi circa il contributo causale della società Poste Italiane alla violazione ascrivibile ai soggetti che avevano falsamente dichiarato di aver sostenuto spese per l'effettuazione di interventi edilizi che avrebbero dato diritto alla detrazione d'imposta. Secondo la difesa nessun elemento è stato acquisito che deponga per l'esistenza di un contributo causale della ricorrente alle condotte illecite contestate.
Viene anche aggiunto che le criticità rilevate a carico dei soggetti che avevano falsamente dichiarato di aver sostenuto le spese, non avrebbero mai potuto essere percepite nemmeno dal più diligente dei cessionari e sono emerse solo per effetto dell'utilizzazione di applicativi e banche dati cui i comuni operatori finanziari non hanno accesso mentre alcuna disposizione di legge pone in capo al cessionario un obbligo di verifica documentale in ordine alla sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Secondo la difesa, la buona fede di Poste Italiane emergerebbe dal fatto che i crediti di imposta acquistati sono stati pagati al 95% del loro valore nominale. In conclusione il difensore ha sottolineato che la conferma del sequestro preventivo sui crediti d'imposta acquistati dalla ricorrente intende tutelare gli interessi dell'Erario, vittima delle truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sacrificando ingiustamente il terzo in buona fede e snaturando la funzione tipica del provvedimento.
Niente decisione alle Sezioni Unite della Cassazione
Considerato il preminente interesse nazionale su una problematica che sta investendo tutto il comparto dell'edilizia, Poste Italiane ha prima chiesto la rimessione del processo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ma poi ha rinunciato al ricorso stesso.
Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 618 del Codice di procedura penale "Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite". Le Sezioni Unite sono il massimo organo di garanzia dell'osservanza della legge. Sono composte da otto consiglieri e presiedute dal primo Presidente e intervengono, su richiesta di una sezione della Corte di Cassazione stessa, qualora sorga o possa sorgere un contrasto giurisprudenziale.
Una pronuncia delle Sezioni Unite avrebbe delineato un solco su una questione ormai impellente che da mesi ha bloccato l'acquisto di qualsiasi credito fiscale. Purtroppo, però, nonostante la buona fede e tutti i motivi enunciati dalla difesa, alla fine si è preferito esercitare il diritto alla rinuncia, facendo cadere anche la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, a cui è seguita la decisione della Cassazione di ritenere inammissibile il ricorso principale, condannando il ricorrrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Non conosciamo le motivazioni di questa rinuncia ma un nuovo pesantissimo tassello si è aggiunto al mosaico delineato in questi ultimi mesi che, evidentemente, non potrà che alimentare il blocco della cessione dei crediti edilizi che, senza un intervento urgentissimo del Legislatore, non potrà mai e poi mai riaprirsi.
IL NOTIZIOMETRO