Cessione crediti edilizi: in Sicilia presentato un ddl per lo sblocco
All'ARS presentato il ddl recante "Misure per la circolazione dei crediti fiscali delle famiglie, dei liberi professionisti e delle imprese siciliane"
Mentre l'attenzione di tutti è catalizzata dalla ormai certa mancata proroga per il superbonus 110%, dopo la Basilicata e il Lazio anche la Regione Siciliana potrebbe avere la sua legge per lo sblocco dei crediti edilizi.
Circolazione crediti edilizi: la proposta di legge in ARS
È stato presentato all'Assemblea Regionale Siciliana il disegno di legge n. 572 recante "Misure per la circolazione dei crediti fiscali delle famiglie, dei liberi professionisti e delle imprese siciliane", che è già stato assegnato il Commissione Bilancio per la sua valutazione.
Il disegno di legge, proposto dal Deputato Antonino De Luca e dal Gruppo del Movimento 5 Stelle (Ardizzone, Cambiano, Campo, Ciminnisi, Di Paola, Gilistro, Marano, Schillaci, Sunseri, Varrica) è costituito da 6 articoli presentati dal deputato proponente in questo modo:
"On. colleghi,
con il presente disegno di legge si inteso far fronte alle gravi problematiche che investono le famiglie, i liberi professionisti e le imprese siciliane titolari dei crediti d'imposta derivanti dai cosiddetti bonus edilizi oggi illiquidi a causa del blocco dei meccanismi di cessione previsti dall'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato da ultimo dal decreto legge 16 Febbraio 2023 n. 11 recante "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 11 Aprile 2023 n. 38".
Tali misure, sono state oggetto di diversi interventi normativi adottati con la finalità di correggere le problematiche emerse relativamente al meccanismo della cessione dei crediti, limitare i fenomeni di irregolarità nell'ambito delle predette agevolazioni fiscali e risolvere la situazione di stallo venutasi a creare già nel corso dell'esercizio 2022 a causa delle indisponibilità ad acquisire ulteriori crediti fiscali comunicate da diverse banche e intermediari finanziari per l'avvenuta saturazione dei propri cassetti fiscali.
Nell'ottica di superare tali criticità, sulla scorta di quanto già avvenuto per la Regione Basilicata che per prima ha previsto l'acquisto dei crediti del superbonus da parte di società private collegate a Regioni ed enti locali ricevendo parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanza il quale ha dichiarato che non vi sono osservazioni di carattere costituzionale relativamente a tale procedura, si pone pertanto questo disegno di legge, con lo scopo di favorire lo sblocco della cessione del credito, soprattutto in relazione ai c.d. crediti incagliati, ossia le somme bloccate nei cassetti fiscali di contribuenti e imprese".
Il testo del disegno di legge
Riportiamo di seguito il testo completo del disegno di legge (manca l'art. 4).
Art.1 - Finalità
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie, i liberi professionisti e il sistema delle imprese in difficoltà a causa del blocco del meccanismo di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi , nonché al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del comparto edile e dell'indotto, promuove la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Siciliana e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica) , assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.
Art. 2 - Misure per la circolazione dei crediti fiscali
1. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, fermo restante la disciplina di cui al Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), la Regione:
a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;
b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'art. 121, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;
c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, la Regione Siciliana stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
3. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e al successivo articolo 3, l'acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.
Art.3 - Adempimenti
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione Siciliana disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto nell'articolo 2.
2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell'articolo 1. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal D.lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Art.5 - Norma finanziaria
1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6 - Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
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