Cessione del credito: cosa fare se la comunicazione viene scartata?

La Corte di Giustizia Tributaria: la comunicazione di scarto non è un atto impugnabile perché non ha natura impositiva e di recupero di somme

di Redazione tecnica - 10/02/2025

Il diritto alla detrazione previsto dal legislatore per i lavori eseguiti per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico ex art. 119 D.L. n. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%), esercitabile anche nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito ai sensi del successivo art. 121, è condizionato all’esito favorevole dell’eventuale controllo preventivo affidato dall’art. 122 bis all’Agenzia, ed è in questi limiti e a queste condizioni che può essere oggetto di cessione.

Ciò significa che un eventuale rifiuto del Fisco sulla comunicazione delle opzioni alternative non è un atto impositivo e impugnabile in quanto non ha ome obiettivo il recupero di somme dovute e rimane fermo il diritto del contribuente a utilizzare le agevolazioni sotto forma di detrazione.

Cessione del credito: la giustizia tributaria sullo scarto delle comunicazioni

Sembra riecheggiare la famosa affermazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, “la cessione è una facoltà non un diritto”, la sentenza della CGT di 1° grado di Avellino del 23 dicembre 204, n. 1537, che ha respinto il ricorso di un condominio contro lo scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione di utilizzo della cessione del credito per un intervento Supersismabonus, a causa di irregolarità fiscali e della presenza di un’interdittiva antimafia a carico del General Contractor che aveva eseguito i lavori.

Nel valutare la questione, la CGT  ha ricordato che per contrastare il fenomeno delle condotte fraudolente in materia di cessioni dei crediti maturati a fronte della realizzazione di interventi edilizi, il legislatore ha rafforzato i controlli preventivi sull’uso delle opzioni alternative ex art. 121 del D.L. n. 34/2021 (il contributo sotto forma di sconto in fattura e la cessione del credito). Tali disposizioni, inizialmente introdotte dal D.L. n. 157/2021 (“Decreto Antifrodi”), sono state poi trasfuse, con la legge n. 234/2021 (Legge di bilancio per il 2022), nell’art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 secondo cui:

  •  l’Agenzia delle entrate, al fine di operare i controlli di natura preventiva, può sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni, inviate alla stessa Agenzia ai sensi dell’art. 121, che presentano determinati profili di rischio;
  • La sospensione, non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, decorsi i quali, in mancanza di un provvedimento di annullamento degli effetti, la comunicazione del provvedimento di sospensione produrrà gli effetti previsti dalla disciplina di riferimento.

I profili di rischio riguardano:

  • a) la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • b) i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

I controlli preventivi antifrode in materia di cessioni dei bonus edilizi possono concludersi con un atto che annulla l’efficacia della comunicazione di opzione per la cessione, che si sostanzia in una mera ricevuta di annullamento degli effetti dell’opzione e che invita per ulteriori chiarimenti a rivolgersi all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Scarto comunicazione opzioni alternative: non è atto impugnabile

Secondo la Corte questo atto non è impugnabile, non solo perché non espressamente compreso nell’elenco di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, ma anche perché non riconducibile all’esercizio della potestà impositiva e non espressivo di una pretesa tributaria: non riguarda il recupero a tassazione di detrazioni spettanti al contribuente e non è manifestazione di potestà impositiva.

In questo caso non è nemmeno in discussione la facoltà di cedere il credito fiscale a terzi, bensì unicamente l’esercizio della facoltà di cessione nei confronti di un determinato soggetto.

Spiega la Corte che il diritto alla detrazione previsto dal legislatore per i lavori eseguiti per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico ecc. ecc. ex art. 119 D.L. n. 34/2020, esercitabile anche nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito ai sensi del successivo art. 121, nasce pertanto ab origine condizionato all’esito favorevole dell’eventuale controllo preventivo affidato dall’art. 122 bis all’Agenzia, ed è in questi limiti e a queste condizioni che può essere oggetto di cessione.

Se il legislatore avesse voluto riconoscere l’impugnabilità della comunicazione di scarto, avrebbe dovuto affermarlo espressamente. Ne deriva che non è preclusa la comunicazione di cessione in favore di altri soggetti, o comunque l’utilizzo dell’agevolazione sotto forma di detrazione diretta.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati