Cessione credito d'imposta per canoni di locazione: il Fisco rettifica la risposta
Parziale modifica alla risposta n. 797/2021 sulle condizioni per la cessione del credito in compensazione previsto dall'art. 28 del Decreto Rilancio
Cessione del credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda: anche se la compensazione consentita ai sensi degli articoli 28 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 è stata elevata da 800mila euro a 1,8 milioni di euro, l’opzione della cessione può essere utilizzata solo ad alcune condizioni.
Cessione credito d'imposta canoni locazione: la risposta del Fisco
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 153/2022, in parziale rettifica alla risposta n. 797 del 2021, inerente il quesito di una società che ha acquistato da un’altra azienda appartenente allo stesso gruppo, il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, l’istante, visto l'innalzamento della soglia, ha chiesto se è possibile compensare nell'anno 2021 l'ammontare del credito non fruito.
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, l'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), rubricato “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda”, come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito d'imposta commisurato all'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».
Questo credito è:
- utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Inoltre l'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede:
- al comma 1 che fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti;
- al comma 3 che i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Crediti non ceduti: cosa succede?
Conformemente a quanto disposto, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 250739 del 1° luglio 2020, aveva stabilito che la quota dei crediti d'imposta ceduti che non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.
Successivamente, con il decreto-legge n. 41/2021, sono state introdotte le seguenti modifiche:
- all’art. 1, comma 13, sono state estese anche al credito di imposta di cui al citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, «le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. In particolare, è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa;
- al comma 17 è stato disposto che:
- un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica;
- le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate.
In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.
Aumento soglie aiuti e data di rilascio
Per quanto riguarda l'aumento delle soglie il decreto 11 dicembre 2021 stabilisce che gli aiuti sono pari a :
- 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.
Ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, con i seguenti criteri:
- la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
- la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.
In proposito, con riferimento al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nelle Istruzioni per la compilazione dell'istanza è stato chiarito che, «con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:
- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31.12.2021;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi
alternativamente come:
- data della maturazione;
- data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
- data di presentazione del modello F24».
Tale precisazione, in linea con l'articolo 2 del decreto 11 dicembre 2021, può essere estesa anche al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
L'aiuto può quindi considerarsi concesso:
- dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 se si ha riguardo alla data di approvazione della compensazione, con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite pregresso di 800.000 euro;
- dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021, se si considera la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, con la conseguenza che lo stesso soggiace al nuovo limite di 1.800.000 euro.
Nell'ipotesi di cessione del credito resta in vigore l'articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che impedisce al cessionario di beneficiare dell'innalzamento delle soglie di aiuto fruibili, dato che secondo la norma la quota di credito non utilizzata nell'anno in cui è comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi.
Nel caso prospettato la cessione risale ad ottobre 2020, per cui per il cessionario è impossibile compensare successivamente al 31 dicembre 2020 la quota di credito acquistata e non utilizzata.
La rettifica del Fisco
A rettifica di quanto specificato dal Fisco con la risposta n. 797/2021, l’ipotesi di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata, è ammessa esclusivamente se permangono i requisiti che ne consentono l'utilizzo diretto in capo al beneficiario originario (ovvero, l’impresa unica) e, quindi, per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato.
Non risulta, infatti, possibile cedere un credito d'imposta per l'importo eccedente il massimale applicabile ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che il predetto massimale non costituisce un limite alla compensazione del credito d'imposta ma un limite alla maturazione dell'aiuto.
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