Cessione del credito e responsabilità solidale: attesa nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate?
Le modifiche alla responsabilità solidale apportate dal Decreto Aiuti-bis entrano in vigore oggi ma necessitano di un ulteriore tassello dell'Agenzia delle Entrate
Quando si parla di disposizioni di natura tecnica e fiscale, la norma dovrebbe essere il faro di tutti i professionisti che a vario titolo decidono di percorrere una strada sempre più impervia e pericolosa. Complice un legislatore poco attento ai contenuti e più ai comunicati di approvazione, la tecnica normativa si basa sempre di più su provvedimenti d’urgenza e successivi correttivi che rendono complicato l'apprendimento degli operatori, sempre più in balia delle onde alzate dagli Enti controllori del sistema.
Superbonus 110%: le ultime modifiche del Decreto Aiuti-bis
Questi assunti sono più o meno palesi in tutte le norme che riguardano il comparto dell’edilizia, ma si manifestano in tutta la loro “potenza” nelle misure messe a punto a maggio 2020 con il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio): le detrazioni fiscali del 110% (note a tutti come superbonus 110%) e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Misure definite agli articoli 119, 121 e 122-bis del Decreto Rilancio che dal 2020 ad oggi hanno “subito” 20 provvedimenti di modifica. L’ultimo ieri sera con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 21 settembre 2022, n. 142 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Sto parlando del Decreto Aiuti-bis, la cui entrata in vigore è prevista oggi stesso ma i cui effetti sulla tanto attesa riapertura del mercato dei crediti edilizi non sarà certamente immediata.
Nel dettaglio, l’art. 33-ter, inserito durante il percorso di conversione in legge, ha lo “strano” scopo di modificare una disposizione presente nel Decreto Rilancio sin dalla sua prima formulazione. Mi riferisco, in particolare, alla responsabilità solidale e al concorso nella violazione in caso di cessione dei crediti edilizi. Misure previste in versione “soft” all’interno dell’art. 121, commi 5, 6 e 7 del D.L. n. 34/2020 ma che hanno “stranamente” cominciato a farsi sentire a giugno di quest’anno.
L’art. 33-ter, modificando il D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), modifica a sua volta l’art. 121, comma 6 del Decreto Rilancio che nella sua nuova versione prevede (in grassetto le modifiche):
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
Viene anche previsto che questa modifica si applichi esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Per tutti gli altri crediti sorti prima delle modifiche del D.L. n. 157/2021 (Decreto Antifrode), per i quali non vigeva l’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese, le limitazioni al dolo o colpa grave previste al comma 6 valgono solo se il cedente, diverso dalle banche e coincidente con il fornitore, acquisisce, ora per allora, la documentazione di cui al citato comma 1-ter, art. 121 del Decreto Rilancio.
Responsabilità solidale e concorso nella violazione
Le motivazioni di questa modifica alla responsabilità solidale hanno radici “poco solide” perché non provengono da una imposizione normativa particolare. La norma era “soft” ma abbastanza chiara disponendo che il recupero della detrazione sarebbe stato effettuato dall’Agenzia delle Entrate “Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta” e nei confronti dei cessionari in caso di concorso nella violazione.
Un concorso nella violazione che, chiaramente, si sarebbe potuto e dovuto limitare alla mancata verifica dei presupposti normativi previsti per la fruizione dei benefici fiscali. Presupposti che potrebbero essere riassunti nelle checklist del Consiglio Nazionale dei Commercialisti ma che si potrebbero limitare alla seguente documentazione, opportunamente sottoscritta da un tecnico abilitato e iscritto all’albo (e quindi sottoposto a controllo):
- assicurazione professionale dei tecnici asseveratori;
- CILAS o altra pratica edilizia;
- fine lavori;
- asseverazione del rispetto dei requisiti minimi (ecobonus e sismabonus);
- asseverazione di congruità delle spese sostenute;
- visto di conformità.
La circolare n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate
Ciò che è chiaro per chi si occupa di interventi edilizi, può esserlo meno per chi si occupa di tributi. Senza alcuna necessità e rivedendo completamente i contenuti della prima circolare sul superbonus 110% (la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020), a giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 23/E inserendo un intero paragrafo (5.3) dedicato alle attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti.
Nella circolare di agosto 2020, il Fisco si era limitato a dire:
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Pertanto, se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.
Il recupero dell'importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
Niente di più di quanto prevede la normativa di rango primario.
Nella nuova circolare n. 23/E di giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito maggiormente il caso di concorso nella violazione dei cessionari, ammettendo che lo stesso possa essere escluso solo in caso di verifica "diligente" di alcuni profili, "inopportunamente" dettagliati:
- assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
- sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- mancata effettuazione dei lavori.
Gli effetti della "diligenza" voluta dal Fisco
Gli effetti della supercircolare sono stati immediati con i rilievi e le preoccupazioni dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Tra questi, relativamente alla richiesta verifica della "mancata effettuazione dei lavori" (che una banca cessionaria avrebbe potuto verificare inviando un perito in loco), ABI ha chiesto maggiori chiarimenti in merito alle concrete modalità con le quali il cessionario dovrebbe verificare l’effettiva effettuazione dei lavori e, con particolare riferimento alle banche cessionarie, di esplicitare che le stesse non siano tenute ad effettuare sopralluoghi o perizie degli immobili interessati dai lavori.
Secondo ABI (ed in effetti è così) sarebbe stata sufficiente l’acquisizione di tutta la documentazione prevista dalla normativa primaria o altra documentazione di supporto (come, ad esempio, la dichiarazione di fine lavori rilasciata dal tecnico abilitato).
Alle richieste di ABI nessuno ha, però, risposto e gli effetti di questa mancata risposta sono puntualmente arrivati da Deloitte, società di consulenza che si occupa per conto di diverse Banche dell'audit per l'acquisizione dei crediti edilizi, che ha aggiunto in piattaforma una nuova richiesta: l'asseverazione video.
Un'asseverazione che ha fatto montare una protesta nel mondo professionale ma anche una risposta da parte di Deloitte i cui contenuti si basano essenzialmente sulla circolare n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate e la richiesta di diligenza ai cessionari.
Nuove richieste anche da Poste Italiane che, dopo aver chiuso alle detrazioni indirette, recentemente ha richiesto l'asseverazione di una nuova figura non prevista da nessuna parte il "Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica", cui nessuna protesta è montata.
Conclusioni
L'argomento si presta ad un acceso dibattito, cui mi sono già esposto. Benché sia il primo ad ammettere l'eccessività, pretestuosità e ridondanza dell'asseverazione video richiesta (la documentazione sottoscritta dai tecnici dovrebbe è essere sufficiente), ritengo pure che attaccare Deloitte sia quanto di più facile si possa fare.
Molto più complicato è cominciare a pensare che gli effetti delle modifiche apportare dal Decreto Aiuti-bis necessiteranno di una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate, su cui tutto il mondo professionale dovrebbe fare quadrato, verificando che l'ente principale che si occupa dei controlli fiscali, questa volta si limiti a produrre disposizioni in linea con la normativa di rango primario, evitando inutili voli pindarici che oggi non servono proprio a nessuno. Intanto siamo già arrivati a fine settembre e alla conclusione del superbonus per gli edifici unifamiliari...
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