Cessione del credito e sconto in fattura: prevedere la correzione delle comunicazioni
La richiesta dei commercialisti in Senato: la misura non comporta un aggravio di crediti nei cassetti fiscali e non farebbe perdere quelli maturati
Consentire ai contribuenti di correggere gli errori commessi in sede di compilazione e presentazione al Fisco delle comunicazioni di opzione di sconto in fattura o cessione del credito, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024.
Comunicazione opzioni alternative: consentire la correzione
A chiederlo è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), presieduto da Elbano de Nuccio, nella memoria presentata al Senato, nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del D.L. n. 113/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico
Come si legge nell’intervento, la conversione in legge può rappresentare la sede ideale per consentire ai contribuenti, finalmente, la correzione degli errori commessi in sede di compilazione e presentazione all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Rilancio, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024, con l’esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante.
Una soluzione non onerosa per lo Stato
Si tratta di una soluzione che, fanno notare i commercialisti, permetterebbe di non appesantire il monte dei crediti d’imposta attualmente riconosciuto nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari e preso a base dal MEF per la redazione dei documenti di economia e finanza, consentendo di sanare anche errori per i quali, a oggi, non sussiste altro rimedio che l’annullamento della comunicazione, in un contesto in cui però non è possibile procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, a causa del divieto di utilizzo della remissione in bonis, con conseguente perdita del credito d’imposta spettante al contribuente.
Infine, spiega il CNDCEC, la correzione andrebbe prevista anche per tutti quei condòmini che hanno commesso l’errore di far presentare la comunicazione di opzione al condominio anche per le spese relative a interventi agevolati su parti private dell’edificio di pertinenza dei singoli condòmini, anziché su parti comuni di pertinenza condominiale.
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