Cessione del credito, ultima chiamata
Scade domani il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della prima cessione del credito
Cessione del credito, tempo (quasi) scaduto. Sono rimaste soltanto 24 ore per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito (o di sconto sul corrispettivo) per interventi eseguiti sulle unità immobiliari e su parti comuni di edifici: dopo la proroga disposta con il D.L. n. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni Ter”), convertito con legge n. 25/2022, che ha differito il termine per effettuare la comunicazione dal 16 marzo al 29 aprile, la data cruciale è arrivata.
Cessione del credito: scadono i termini per la comunicazione al Fisco
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il provvedimento del 3 febbraio 2022.
Con questo provvedimento, il Fisco ha dettato le Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (Decreto Rilancio) per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
In particolare, i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio - convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) - nonché coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto, possono optare in alternativa alla detrazione spettante:
- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento.
Inoltre nel caso di cessione del credito, l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.
Le modifiche alla cessione del credito
Il meccanismo della cessione del credito è stato oggetto di numerose revisioni da parte del legislatore che ne ha limitato l’utilizzo. In particolare, l'art. 28 del Sostegni-ter aveva eliminato le possibilità di cessione del credito oltre la prima.
Il Decreto Frodi (D.L. n. 13/2022) ha, invece, abrogato l'art. 28, comma 1, lasciando in vigore il comma 2, e previsto nuove modifiche tra le quali la possibilità di due ulteriori cessioni qualificate oltre la prima. Le limitazioni hanno comportato un ingolfamento del sistema, perché le banche hanno un massimale di risorse destinato ai crediti, con la conseguenza che contribuenti, imprese e fornitori non trovano “sfogo” per vendere i crediti maturati. Da qui, la nuova ipotesi di quarta cessione del credito, oggi ancora al vaglio.
Inoltre l’art. 10-quater del decreto Sostegni Ter, ha previsto che per le spese effettuate nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, relative a interventi eseguiti sulle unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione può appunto essere trasmessa al Fisco, invece che entro il 16 marzo, entro e non oltre il 29 aprile 2022.
Differenze tra privati e titolari di partita IVA
Attenzione però, perché si profila l’esistenza di un doppio binario, con tutte le incertezze operative del caso: la scadenza del 29 aprile riguarda i privati, mentre per i soggetti Ires e per i titolari di partita Iva, che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre, ci sarà tempo fino al 15 ottobre per comunicare le opzioni, in base all’art. 29-ter inserito nella legge di conversione del D.L. n. 17/2022 (cd. “Decreto Bollette”).
Non c'è più tempo quindi solo per i privati e quelli che sembravano solo timori si stanno trasformando in cruda realtà: sono tantissimi i contribuenti che si ritrovano con il cerino in mano, senza acquirenti a cui cedere il proprio credito. E difficilmente avverrà il “miracolo” di un’ulteriore proroga, perché sono troppe le scadenze e gli adempimenti fiscali imminenti, primo tra tutti la precompilata, che verrà messa a disposizione dei contribuenti il prossimo 23 maggio.
Poche ore ancora quindi per “sbarazzarsi” dei crediti, senza che ci siano più i tempi tecnici per una cessione agli istituti bancari autorizzati, che a causa di plafond ormai risicati, difficilmente aprono nuove pratiche. A meno che non arrivi un colpo di scena, la soluzione, quasi disperata e non semplice da attuare, rimane quindi la cessione tra privati.
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