Chiusura veranda: niente condono in area vincolata

No alla sanatoria di nuove superfici e nuova volumetria in zona sottoposta a vincolo sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità anche relativa

di Redazione tecnica - 19/12/2024

Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo al ricorrere congiuntamente alcune condizioni, in assenza delle quali, anche di una soltanto, la sanatoria non è possibile.

Questo vale ancor di più nel caso di un intervento di trasformazione di una veranda in un vano completamente chiuso e abitabile, che di fatto rappresenta la realizzazione di una nuova costruzione.

Chiusura veranda in area vincolata: no al condono edilizio

A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 16 dicembre 2024, n. 10104, respingendo il ricorso in appello contro il rigetto dell'istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 32, del decreto legge n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003 (c.d. “Terzo Condono Edilizio”), per la sanatoria di una veranda trasformata in un vano in muratura.

Il Comune aveva ritenuto l’intervento non suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d) della legge n. 326/2003, perché situato in area soggetta a vincolo paesaggistico - ambientale imposto con D.M. 24 gennaio 1953.

Condono in area vincolata: quando è possibile

Una decisione pienamente legittima, secondo Palazzo Spada, che ha ricordato la costante giurisprudenza in materia, secondo cui le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a) si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
  • b) se pure realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
  • c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
  • d) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

In ogni caso non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità anche relativa.

Condono per abusi in area vincolata: parere di compatibilità è irrilevante

Ne deriva che, nel caso in esame, la realizzazione di nuovi volumi in aree vincolata era impraticabile, soprattutto in presenza di un vincolo paesaggistico preesistente all’abuso e di carattere assoluto, per cui non rimovibile attraverso alcun atto di segno contrario da parte dell’Amministrazione.

In questo contesto, sottolineano i giudici, è del tutto irrilevante il fatto che l’Amministrazione non abbia richiesto il parere di compatibilità paesaggistica, in quanto la valutazione del Comune in merito all'inammissibilità del condono, quando si tratta di un intervento edilizio non rientrante negli abusi minori e realizzato in zona vincolata, accompagnata dalla valutazione dell'inesistenza dei presupposti per coinvolgere inutilmente la Soprintendenza, risponde all'esigenza di economicità dell'azione amministrativa.

È infatti superflua l'effettuazione di un inutile vaglio di compatibilità paesaggistica quando, mancano i presupposti di legge per la condonabilità delle opere.

Il ricorso è stato quindi respinto: la trasformazione di una veranda, cioè di una struttura aperta su più lati, in un vano totalmente chiuso, integra proprio la sussistenza dell’abuso che la normativa vincolistica tende a evitare, confermando la legittimità del diniego di condono opposto dal Comune.

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