CIL e CILA: il TAR sui principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e P.A.
Ordine di demolizione e titoli edilizi minori: il TAR Sicilia richiama i principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e pubblica amministrazione
Il caso di specie
Nel caso oggetto della sentenza, la società ricorrente aveva destinato un’area recintata alla sosta di autoveicoli da soccorso stradale, installando prefabbricati, un container, un box per servizi igienici, una stradella di accesso, una rampa, l’impianto di illuminazione e altri manufatti.
Tutti questi interventi erano stati preceduti da:
- una CILA per l’installazione del container;
- una SCIA per l’avvio dell’attività d’impresa e la sistemazione dell’area;
- una CIL per la recinzione.
Nonostante ciò, il Comune aveva ordinato la demolizione di tutte le opere, ritenendole abusive perché prive di permesso di costruire.
Il TAR ha però ricordato che, nell’ambito dell’attività di vigilanza prevista dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, qualora la P.A. ritenga inefficace o irrilevante un titolo edilizio presentato (ad esempio, una CILA in luogo del permesso di costruire), essa è tenuta a motivare in modo specifico e adeguato, tenendo conto della possibile diversa qualificazione giuridica dell’intervento.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 31 marzo 2025, n. 1061IL NOTIZIOMETRO