CIL e CILA: il TAR sui principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e P.A.
Ordine di demolizione e titoli edilizi minori: il TAR Sicilia richiama i principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e pubblica amministrazione
Il nodo giuridico
Nel caso di specie, il Comune aveva omesso sia un’adeguata istruttoria, sia una motivazione puntuale sull’inidoneità dei titoli edilizi presentati. Il TAR ha chiarito che, sebbene l’amministrazione non sia obbligata a verificare la sanabilità dell’intervento prima di emettere l’ordinanza di demolizione, questa deve comunque basarsi su un accertamento puntuale dell’abusività e sulla chiara dimostrazione della necessità di un titolo edilizio diverso.
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, l’adozione di un ordine di demolizione richiede una valutazione articolata da parte della P.A., che deve accertare la natura e la tipologia dell’opera, escludendo la riconducibilità all’edilizia libera o comunicata.
L’obbligo motivazionale è tanto più stringente quanto meno evidente risulta l’abusività dell’intervento: solo in presenza di opere chiaramente prive di qualsiasi titolo, l’abuso può ritenersi “autoevidente” e giustificare una motivazione semplificata.
Se, invece, l’intervento rientra potenzialmente nell’ambito della CIL o CILA, l’ordinanza deve motivare perché l’opera non possa essere ricondotta a tali categorie, anche perché in questi casi la legge prevede una sanzione pecuniaria e non la demolizione.
L’orientamento giurisprudenziale semplificato espresso dall’Adunanza Plenaria n. 9/2017 è applicabile solo in caso di immobili mai assistiti da alcun titolo. In tali ipotesi, l’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede una motivazione ulteriore sulle ragioni di pubblico interesse, anche se l’abuso risale nel tempo, il responsabile non è più il proprietario e non vi sono intenti elusivi.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 31 marzo 2025, n. 1061IL NOTIZIOMETRO