CIL e CILA: il TAR sui principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e P.A.
Ordine di demolizione e titoli edilizi minori: il TAR Sicilia richiama i principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e pubblica amministrazione
Il principio di collaborazione e buona fede
Particolarmente rilevante è il richiamo al principio di collaborazione e buona fede amministrativa, sancito anche dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, secondo cui "i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede".
La CILA non rappresenta solo una comunicazione tecnica, ma anche uno strumento di interlocuzione con la P.A. In quest’ottica, l’amministrazione è tenuta a rispondere con un’adeguata motivazione che escluda in modo esplicito e argomentato la riconducibilità dell’intervento all’edilizia libera o comunicata.
La presentazione di una CIL o di una CILA non solo impedisce che l’intervento venga considerato automaticamente abusivo, ma attiva un “contatto amministrativo” fondato sul principio di leale collaborazione. Questo vincolo attenua l’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, n. 5968/2020) secondo cui il privato non avrebbe diritto a partecipare al procedimento che conduce all’adozione dell’ordinanza di demolizione.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 31 marzo 2025, n. 1061IL NOTIZIOMETRO