CILA e controlli: il TAR sui limiti del potere di verifica
Il TAR chiarisce quali sono i poteri di controllo del comune sulle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) di cui all’art. 6-bis del Testo Unico Edilizia
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata da un tecnico abilitato), disciplinata all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE), rappresenta il titolo abilitativo necessario per tutti gli interventi che non richiedono SCIA o permesso di costruire e che non rientrano tra quelli di edilizia libera.
Il controllo sulle CILA
Il tema dei controlli sulle CILA è stato spesso oggetto di numerosi contenziosi affrontati dalla Giustizia amministrativa che negli anni ha tracciato un perimetro ancora non ben definito che spesso viene valicato da controlli e provvedimenti oltre quelli previsti dalla norma.
Sulle CILA, il potere di controllo del Comune (disciplinato dalle Regioni, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco) si limita a verificare che l'opera rientri nell'ambito dell'edilizia soggetta a tale semplificazione, senza estendersi a valutazioni non pertinenti.
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 243/2025, ha ribadito questo principio, evidenziando i rischi di una mancata stabilizzazione della legittimità del progetto per i privati.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 21 gennaio 2025, n. 243IL NOTIZIOMETRO