CILA e controlli: il TAR sui limiti del potere di verifica
Il TAR chiarisce quali sono i poteri di controllo del comune sulle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) di cui all’art. 6-bis del Testo Unico Edilizia
I rilievi del TAR
Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso del privato, chiarendo che il potere di controllo comunale sulla CILA è limitato all'accertamento che l'opera sia effettivamente ascrivibile agli interventi semplificati. Non è consentito estendere il controllo a valutazioni che esulano dalla disciplina specifica. Secondo il giudice amministrativo, un'applicazione arbitraria o estensiva del potere di verifica rischia di compromettere la certezza del diritto, lasciando il privato esposto a sanzioni sproporzionate in caso di errori tecnici o interpretativi.
Entrando nel dettaglio, i giudici di primo grado hanno ricordato i contenuti del citato art. 6-bis del TUE, rilevando le seguenti disposizioni:
- al comma 1, è previsto che gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli artt. 6, 10 e 22 sono realizzabili previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
- al comma 2, è disposto che l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio;
- al comma 5, viene definita la sanzione nel caso di mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori.
Secondo il TAR, la CILA rappresenta il titolo general-residuale, necessario per tutti gli interventi edilizi per i quali le norme del testo unico non impongono la SCIA o il permesso di costruire, ovvero che non rientrano ai sensi dell’art. 6 nell’attività edilizia libera.
Da ciò ne deriva che sono ricondotte il CILA le opere qualitativamente rilevanti come, a titolo puramente esemplificativo, gli interventi di manutenzione straordinaria leggera ovvero quelli che, pur comportando cambi di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti, non riguardano parti strutturali dell’edificio e non incidono sui prospetti (quest’ultimo aspetto non più valido dopo gli aggiornamenti al TUE arrivati dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024, c.d. Decreto Salva Casa).
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 21 gennaio 2025, n. 243IL NOTIZIOMETRO