CILA e controlli: il TAR sui limiti del potere di verifica
Il TAR chiarisce quali sono i poteri di controllo del comune sulle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) di cui all’art. 6-bis del Testo Unico Edilizia
CILA contestata 7 anni dopo
Nel caso di specie, il Comune ha revocato una concessione di suolo pubblico per asserita abusività della collocazione di una pedana, la quale, però, aveva costituito oggetto di una CILA presentata ben 7 anni prima, su cui non ha esercitato alcun potere e che, pertanto, doveva (e deve) ritenersi ancora efficace. La presenza della pedana non aveva, peraltro, costituito ostacolo al rinnovo della concessione negli anni precedenti.
In definitiva il TAR ha accolto il ricorso e la sentenza ha sottolineato ancora una volta l'importanza di un'applicazione coerente e non arbitraria della normativa edilizia. La CILA, per sua natura, è uno strumento di semplificazione pensato per garantire una maggiore agilità operativa ai privati, limitando le possibilità di intervento dell'amministrazione comunale. Tuttavia, il caso dimostra come l'assenza di un controllo preventivo sistematico possa generare conflitti interpretativi che minano la fiducia nel sistema. Un approccio equilibrato, rispettoso dei limiti normativi, è indispensabile per assicurare la stabilità giuridica delle attività edilizie semplificate.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 21 gennaio 2025, n. 243IL NOTIZIOMETRO