CILA, tettoia/porticato, cambio di destinazione d’uso rilevante e sanatoria sismica: interviene il Consiglio di Stato
Interessante sentenza del Consiglio di Stato che entra nel merito dell’inefficacia della CILA, delle definizione di tettoia, del cambio di destinazione d’uso ma, soprattutto, della sanatoria sismica
L’inefficacia della CILA e i poteri/doveri del Comune
Relativamente alla CILA, argomento sul quale abbiamo registrato parecchi interventi della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, confermando le statuizioni del TAR, ha rilevato come l’utilizzo della stessa per interventi che chiaramente richiedono un titolo diverso, in particolare il permesso di costruire, lo rende tamquam non esset (come se non esistesse) quindi inefficace.
L’attività edilizia realizzata sulla base di una CILA inefficace non può che configurare un abuso edilizio.
Sul punto e sulla base di principi ormai consolidati, il Consiglio di Stato ha confermato la differenza tra:
- il controllo sulla completezza di una pratica, ovvero sulla compatibilità dell’intervento con il vigente regime urbanistico, che il Comune è tenuto ad effettuare nei termini stabiliti dal legislatore per l’adozione dei provvedimenti interdittivi, sospensivi o conformativi;
- il potere di vigilanza, che consente in ogni momento di reprimere quanto realizzato travalicando totalmente l’ambito di riferimento del modello prescelto, cioè edificando di fatto sine titulo.
Tra le altre cose, nel caso di specie è stata presentata una “CILA in sanatoria” (non tardiva, proprio in sanatoria!), assolutamente inidonea a sanare “nuove costruzioni” tali peraltro da incidere su volumetria, sagoma, prospetti e superficie dell’immobile.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 aprile 2024, n. 3645INDICE
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