CILAS, il TAR conferma la dichiarazione di inefficacia

Tra le cause di decadenza previste per il Superbonus vi è la mancata presentazione della CILAS con la conseguenza che la sua dichiarazione di inefficacia ha effetti sulla detrazione

di Redazione tecnica - 12/06/2024

Il ricorso

I ricorrenti hanno contestato:

  • il tardivo provvedimento, non preceduto dal necessario preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/1990, né dalla comunicazione di avvio del procedimento, mediante il quale l’Ente ha comunicato l’inefficacia della CILAS del 2021;
  • la violazione delle disposizioni sull’avvio/comunicazione del procedimento, così impedendosi alla parte di far rilevare che le difformità rilevate erano minime e l’immobile era conforme alla licenza edilizia (peraltro, che il Comune afferma di non rinvenire in archivio);
  • la mancata attivazione soccorso istruttorio;
  • l’abnormità della dichiarazione di inefficacia della CILAS.

L’inefficacia della CILA

Secondo il TAR il ricorso risulta inammissibile perché, secondo la giurisprudenza, in caso di declaratoria di inefficacia di una CILA, l'azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, a causa dell'inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) qualificabile come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della comunicazione.

L'atto con cui l'Amministrazione comunale respinge - archiviando o dichiarando improcedibile, irricevibile, improponibile - una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, pertanto la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

La comunicazione di inefficacia non è un provvedimento, ma un adempimento di carattere amministrativo che informa la parte delle motivazioni che hanno fatto scaturire la classificazione di inefficacia del provvedimento stesso, ed è propedeutica all’eventuale futuro esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 27 o 31 del Test Unico Edilizia, che, nel caso concreto, sono comunque subordinati alla definizione della procedura di cui all’istanza di sanatoria/accertamento di conformità presentata dai ricorrenti.

In conclusione, il TAR ha confermato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’impugnazione di un atto privo di valore provvedimentale e ontologicamente non lesivo.

A questo punto andrebbe chiarito cosa accade al superbonus in caso di dichiarazione di inefficacia della CILAS ma l’unica risposta dovrebbe essere quella di ricadere tra le cause di decadenza di cui all’art. 119, comma 13-ter, lettera a) del Decreto Rilancio.

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