Classificazione dei crediti edilizi: tutelare il legittimo affidamento
In audizione al Senato l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), Federcasse-BCC ed Eurostat affrontano il problema della classificazione dei crediti edilizi
A complicarci la vita siamo tutti bravi. Ma la complessità non è completamente inutile, spesso serve ad avvalorare l'utilità di certe discussioni, analisi e, chiaramente, spese. Sarò molto sincero, non mi occupo di alta finanza né di contabilità dello Stato, non farò finta di essere un super esperto della materia e non ci sarà alcun "ma" dopo questa affermazione. Sono una persona molto "pratica" che non ama (almeno quando si parla di questioni tecniche) le frasi che si dilungano oltre al necessario.
Ieri si è svolta al Senato l’audizione in Commissione Finanze e tesoro dei rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), di Federcasse-BCC e di Eurostat, in cui si è parlato del nuovo grande tema che sta bloccando qualsiasi discussione sulla cedibilità dei crediti edilizi: la loro classificazione e il loro impatto sulle casse dello Stato.
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Classificazione dei crediti edilizi
Prima di entrare nel dettaglio di quanto accaduto, occorre (credo sia doveroso) fare un piccolo passo indietro e ricordare che in Italia il sistema di incentivazione mediante crediti edilizi trae le sue origini con la Legge Finanziaria del 1998 (la Legge n. 449/1997). Il primo meccanismo alternativo all'utilizzo diretto delle detrazioni arriva solo nel 2016 con alcune modifiche al D.L. n. 63/2013 che hanno consentito ai fornitori di operare uno sconto in fattura, acquisendo il credito originato dal beneficiario dell'intervento.
Un primo meccanismo di cessione mediante il quale anche il contribuente privo di capienza fiscale avrebbe potuto beneficiare delle detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico.
Fino al 2020 (in realtà fino a febbraio 2021) nessuno si era posto il problema della classificazione dei crediti edilizi alla luce di questo "primordiale" meccanismo di cessione. E per nessuno intendo l'Italia stessa e l'Europa. Il fatto chiaro, semplice e lineare era (e continua ad essere) uno ed uno solo: tutti i sistemi incentivanti previsti non generano "spese" da parte dello Stato ma solo una riduzione delle entrate. Tutti i bonus edilizi, se non utilizzati in compensazione, vengono persi. Lo Stato, cioè, non dovrà mai rimborsare quella quota parte di credito non utilizzato.
Questo è un fatto.
Il Manual on Government Deficit and Debt (MGDD)
A giugno 2021 il comparto delle costruzioni è venuto a conoscenza dell'esistenza di Eurostat e del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) ovvero uno strumento "informativo" aggiornato da Eurostat stessi che ha il fine di garantire un trattamento statistico omogeneo tra i Paesi membri dell’UE. Non stiamo parlando, dunque, di regolamenti perentori ma di mere "indicazioni".
All'interno del manuale viene trattato l'argomento "credito fiscale" definendo l'impatto dello stesso sulla contabilità dello Stato. In tal senso esistono due tipologie di credito:
- il credito pagabile, considerato tale quando lo Stato lo deve rimborsare nel caso in cui il contribuente che lo genera non riesce ad utilizzarlo in compensazione con i debiti tributari;
- il credito non pagabile, considerato tale perché nel caso in cui non viene utilizzato in compensazione, lo stesso viene perso e non comporta alcun rimborso.
Una classificazione semplice, lineare e su cui non ci sarebbe altro da aggiungere.
A giugno 2021, però, la Commissione Europea risponde ad una specifica richiesta pervenuta da ISTAT sulla classificazione dei crediti edilizi alla luce del meccanismo di cessione previsto all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Nel parere dell'8 giugno 2021 la Commissione ammette di non conoscere la problematica e che la stessa sarebbe stata affrontata nel prossimo aggiornamento da parte di Eurostat del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD).
Aggiornamento arrivato in questi giorni e a cui è seguita l'audizione di ieri al Senato.
L'intervento di ABI
Molto interessante è la memoria depositata dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) che, nel ricostruire il quadro normativo relativo alla cessione dei crediti edilizi ha ricordato che questo meccanismo è stato introdotto nel 2016 limitatamente:
- ai crediti derivanti dalle sole spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
- ai casi in cui il beneficiario fosse un soggetto cd. “incapiente” e il cessionario coincidesse con il fornitore che aveva effettuato gli interventi.
L’estensione della platea dei cessionari, con inclusione delle banche e degli intermediari finanziari, è stata operata dapprima nel 2017 (ad opera della Legge di bilancio per il 2017 e del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) e, più notoriamente, con il Decreto Rilancio che ha esteso la possibilità di cedere il credito a tutti i beneficiari delle detrazioni.
ABI ammette:
- "Considerati i notevoli effetti positivi generati dal meccanismo di cessione del credito, nel corso degli ultimi due anni è stato esteso il novero dei crediti di imposta cedibili, comprendendo anche i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale (nonché, ad esempio, al cd. “bonus alberghi” disciplinato dall’art. 1, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ed al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca istituito dall’art. 18, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)".
- "il meccanismo della cessione del credito fiscale (unitamente allo sconto in fattura) ha costituito un volano per favorire la crescita degli investimenti agevolati e, per questa via, ha sicuramente contribuito in misura significativa al recupero del Pil".
- "Tuttavia, le rilevanti modifiche susseguitesi a partire dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (DL Antifrode), unitamente al massiccio ricorso al meccanismo della cessione del credito da parte del mercato (famiglie e imprese), hanno generato un problema di sostenibilità di tali operazioni in termini di capacità fiscale propria di tali soggetti: la forte pressione dal lato dell’offerta di crediti di imposta (quindi dei beneficiari originari delle detrazioni o delle imprese che hanno applicato lo sconto in fattura) si è dovuta confrontare con la limitazione del numero degli acquisti possibili da un lato, e con il progressivo esaurimento della capienza fiscale (i.e. debenze fiscali proprie, contributi sociali, riversamenti per il ruolo di sostituti di imposta) dei soggetti vigilati dall’altro".
- "Quanto alle imprese, sono ormai note le preoccupanti conseguenze derivanti da questa situazione di impasse: secondo le stime dell’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE), le imprese in forte crisi di liquidità a causa della quasi totale sospensione delle operazioni di cessione dei crediti legati ai bonus edilizi sarebbero circa 25.000".
Le problematiche evidenziate da ABI
ABI ammette che per favorire la circolazione del credito sia necessario intervenire sull'ultima cessione ovvero quella prevista verso i correntisti non consumatori, al momento bloccata da due rischi evidenti (e di cui personalmente ho cominciato a parlare a novembre 2022):
- le disposizioni in materia di concorso nella violazione del cessionario;
- l'eventuale sequestro dei crediti di imposta disposto dall’Autorità giudiziaria nei confronti del cessionario che li ha acquistati in buona fede (tenendo, quindi, un comportamento diligente attraverso un’accurata attività di controllo).
ABI rileva che sul primo problema il legislatore e l'Agenzia delle Entrate sono già intervenuti, mentre sul secondo problema permangono le criticità evidenziate dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze arrivate a partire da Ottobre 2022 e di cui ho parlato e scritto tanto.
"Appare quindi evidente l’utilità di ricercare (necessariamente in tempi rapidi) una soluzione anche alla problematica appena delineata: a tal fine, occorrerebbe precisare, attraverso una norma di interpretazione autentica, che la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta in capo ai beneficiari non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d’imposta in capo ai cessionari, mantenendo ferma la responsabilità amministrativa di questi ultimi per l’utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare, o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto".
La classificazione dei crediti secondo ABI
Relativamente alla querelle sulla pagabilità dei crediti edilizi alla luce dell'aggiornamento del manuale da parte di Eurostat, ABI rileva che i nuovi orientamenti individuano;
- nella cedibilità dei crediti d’imposta;
- nella riportabilità ad anni successivi dei crediti maturati;
- nella compensabilità con più fattispecie di debenze fiscali e contributive,
i fattori in grado di ridurre significativamente la relativa probabilità di “perdita” e, quindi, di determinarne la classificazione come “pagabile”.
"Tali elementi rilevano disgiuntamente per cui anche la sola trasferibilità del credito fiscale -tipica dei bonus edilizi - così come prevista nel nostro ordinamento potrebbe comportare un cambio di classificazione, visto che ISTAT, in vigenza del Manuale nella versione precedente il citato aggiornamento (che attribuiva un peso decisivo alla “rimborsabilità” dei crediti d’imposta, esclusa per i crediti della specie) li ha classificati come “non pagabili”. Nonostante i crediti fiscali sorti in Italia da bonus edilizi (e gli altri con caratteristiche simili) abbiano connotati che incorporano alcuni dei citati fattori individuati come segnaletici di elevata probabilità di utilizzo dei crediti, deve essere svolta un’attenta analisi caso per caso per vagliare non la potenziale (probabilistica) possibilità di utilizzo ma l’effettivo utilizzo".
"A parere dell’Associazione, la decisione in merito all’eventuale cambio di classificazione dovrebbe essere assunta avendo a disposizione evidenze numeriche quanto più possibile complete e temporalmente estese delle “perdite” relative ai crediti d’imposta subite dai soggetti titolari, in particolare le imprese operanti nel settore delle costruzioni. Diversamente, la decisione potrebbe basarsi su dati che non riflettono ancora la situazione attuale, con il rischio che, in un prossimo futuro, l’osservazione empirica potrebbe smentire le impostazioni contabili assunte".
ABI ricorda, infatti, che secondo le stime dell’ANCE sono diverse migliaia le imprese del settore delle costruzioni che versano in una situazione di crisi di liquidità a causa della quasi totale sospensione delle operazioni di cessione dei crediti legati ai bonus edilizi. "Tali imprese, in assenza di opportuni interventi sul quadro normativo vigente, potrebbero incontrare serie difficoltà nella ripresa dei lavori (la stampa e le associazioni di categoria hanno dato notizia di situazioni di blocco dei cantieri) con il rischio, nel prossimo futuro, di subire perdite consistenti dei crediti d’imposta di cui sono titolari per l’assenza di capacità fiscale che ha come presupposto la continuità aziendale".
Tutelare il legittimo affidamento
Fa piacere rilevare coma anche ABI ammetta l'esistenza del principio di tutela del legittimo affidamento. "In ogni caso - rileva ABI - la necessità di gestire gli impatti sui saldi di finanza pubblica conseguenti all’eventuale classificazione come “pagabili” dei crediti d’imposta in commento andrebbe contemperata, da un lato, con l’esigenza tutelare il legittimo affidamento dei titolari dei crediti d’imposta, i quali, in veste di committenti dei lavori o di imprese che hanno accordato lo sconto in fattura, hanno assunto le relative decisioni sulla base di un quadro normativo che è divenuto via via più restrittivo; dall’altro, con l’opportunità di preservare, senza ulteriori restrizioni, il meccanismo della cessione del credito fiscale (unitamente allo sconto in fattura) che, come è stato già rappresentato, ha costituito un volano importante per l’economia e che verrebbe ad assumere un ruolo ancor più determinante nel prossimo futuro, in considerazione degli obiettivi di efficientamento energetico e, più in generale, di sostenibilità ambientale perseguiti dalle istituzioni nazionali ed europee. Visti gli obiettivi sfidanti, soprattutto in termini temporali, occorre fin da subito individuare interventi di sostegno strutturali che possano permettere di agevolare tali efficientamenti per un’ampia parte del patrimonio edilizio italiano".
Concludo questo lungo (spero non troppo) approfondimento rilevando ancora una volta che per poter fare delle diagnosi e salvare il paziente, occorre avere a cuore le sorti del paziente stesso e non concentrarsi solo sullo studio, sulla didattica e sulla filosofia che a tutto servono meno che a risolvere problemi. E nel nostro caso mentre il dottore studia, approfondisce e si pone problemi che non esistono, il paziente ormai è costretto alla resa nei confronti di uno Stato sempre più distante dai problemi reali.
IL NOTIZIOMETRO