Clausola di revisione dei prezzi: la deroga prevista dal Decreto Aiuti
I nostri esperti ricordano le condizioni per applicare il comma 6-ter dell'art. 26 del DL Aiuti in caso di offerte presentate nel 2022 e lavorazioni eseguite a partire dal 2023
Offerta presentata nel 2022, per lavorazioni eseguite a partire dal 1 gennaio 2023: trova applicazione il comma 6-ter dell’art. 26 D.L. n. 50/2022?
L'esperto risponde
Il comma 6-ter prevede che, in deroga alla clausola di revisione prezzi presente nel contratto, per gli appalti di lavori o gli accordi quadro, i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, vengono adottati applicando l’ultimo prezzario adottato (prezzario regionale infrannuale aggiornati al 31 luglio 2022) e, una volta adottati, i prezzari regionali 2023, purché:
- il termine finale di presentazione delle offerte è compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- l’intervento non rientra tra quelli per cui è possibile disporre accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili.
Nel caso di specie, dunque, andrebbe verificata la sussistenza della seconda condizione.
Resta salva la possibilità, nel caso di specie, di avvalersi dalla clausola di revisione prezzi e del meccanismo ordinario di compensazione. In applicazione dell’art. 29, comma 1, lett. a) d.l. n. 4/2022, la clausola di revisione del prezzo deve essere obbligatoriamente inserita nel contratto. Con riferimento alla compensazione ordinaria, invece, si precisa che la stessa opera per i soli appalti di lavori, per l’anno successivo a quello di presentazione dell’offerta, e che questa è invece esclusa nel caso in cui trovi applicazione il nuovo comma 6-ter dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 (introdotto dalla Legge di Bilancio 2023).
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