Codice appalti 2023: chiarimenti dal MIT sul transitorio
Quali disposizioni si applicano per le nuove gare indette tra l'1 aprile e l'1 luglio 2023? Ecco il parere del supporto giuridico del MIT
Sappiamo bene che il d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) è entrato in vigore l’1 aprile 2023, ma numerose stazioni appaltanti hanno dubbi sulla sua applicazione fino al 1° luglio 2023. Lo dimostra il recente quesito posto al Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui è stata fornita risposta con il parere del 29 marzo 2023, n. 1858. Vediamo di cosa si tratta.
Codice Appalti 2023 e nuove gare nel transitorio: il parere del MIT
Nel quesito, posto qualche giorno prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, si ricorda che il nuovo Codice degli Appalti prevede diversi step, tra cui:
- Il 1° aprile l'entrata in vigore;
- Il 1° luglio l'operatività.
Da qui il dubbio sulle nuove gare indette tra queste due date: va fatto riferimento al nuovo codice appalti oppure sino all'1 luglio 2023 trova applicazione il D.Lgs. n. 50/2016?
Sulla questione il Servizio Contratti Pubblici è stato chiaro: va applicato l’art. 229 del d.Lgs n. 36/2023, il quale prevede che
- il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
- le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
Pertanto, l'efficacia delle disposizioni normative, con conseguente obbligo per le Stazioni Appaltanti di adeguarsi al nuovo dettato codicistico, troveranno applicazione solo a far data dal 1° luglio 2023.
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