Codice Appalti 2023: in Gazzetta Ufficiale 2 nuove modifiche
Approda in Gazzetta la Legge 27 novembre 2023, n. 170 di conversione del Decreto Proroghe che apporta due nuove modifiche al Codice dei contratti
Approdano in Gazzetta Ufficiale due nuove modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti). Dopo quelle arrivate dall'art. 2, comma 1 del Decreto Legge 29 maggio 2023, n. 57, abrogato e confermato identico con la Legge n. 87/2023, art. 6, comma 2-bis (che ha modificato l'art. 108, comma 7), con la Legge 27 novembre 2023, n. 170 (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28/11/2023) di conversione del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 (Decreto Proroghe) vengono modificati altri due articoli del Codice Appalti, già modificato e coordinato dalla nostra redazione.
Codice Appalti: le modifiche del Decreto Proroghe
L'art. 15-quater del Decreto Proroghe modifica i seguenti articoli del Codice Appalti:
- l'art. 16 relativo al conflitto di interessi;
- l'art. 73 relativo alla procedura competitiva con negoziazione.
Entrando nel dettaglio, all'art. 16, comma 1 vengono soppresse le parole "concreta ed effettiva". Il comma adesso dispone:
Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a
qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura
di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle
concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato,
gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che
può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva
alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura
di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
In tal modo non viene più confinata la minaccia ai soli casi di sua concretezza ed effettività.
All'art. 73, comma 4, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". Il comma aggiornato adesso diventa:
Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione è di dieci giorni trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è
utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di
pre-informazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare il
proprio interesse.
In questo caso la modifica consente più tempo per la ricezione delle domande di partecipazione nel caso di procedure competitive con negoziazione.
La prima modifica al Codice dei contratti
Ricordiamo che la prima modifica al D.Lgs n. 36/2023 era già arrivata dal Decreto Legge 29 maggio 2023, n. 57, abrogato e confermato identico con la Legge n. 87/2023 di conversione del Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51. In particolare, con l'art. 6, comma 2-bis del D.L. n. 51/2023 è stato modificato il comma 7, art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture), relativamente alla promozione della parità di genere.
La modifica consiste nella sostituzione dell'ultimo periodo del comma 7 che riportiamo nelle sue due versioni.
Versione pre modifica |
Versione post modifica |
Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo. |
Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. |
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