Codice Appalti 2023: in Gazzetta Ufficiale il primo correttivo

In Gazzetta il Decreto-Legge 29 maggio 2023, n. 57 che contiene la prima modifica al Decreto Legislativo n. 36/2023

di Redazione tecnica - 30/05/2023

Era stato anticipato nelle ultime settimane dal Consiglio dei Ministri e adesso è ufficiale. Approda in Gazzetta la prima modifica al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Codice dei contratti: la prima modifica

Gli operatori erano già consapevoli che prima dell'1 luglio 2023 (data della piena operatività) sarebbero arrivate delle modifiche ma l'idea diffusa era quella di un primo pacchetto di correzioni ai tanti refusi contenuti del D.Lgs. n. 36/2023 dovuti in parte alla fretta che ha portato alla definizione del testo rispetto a quello predisposto dal Consiglio di Stato, entro la scadenza del 31 marzo 2023.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29/05/2023, n. 124 del Decreto-Legge 29 maggio 2023, n. 57 recante "Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico", la decisione è stata quella di anticipare i tempi con una modifica che è già operativa ma dovrà passare la lente del Parlamento con la conversione in legge per capire se sarà confermata (molto probabile) o se sarà integrata di ulteriori correzioni al testo del Codice Appalti 2023.

I testi a raffronto

Entrando nel dettaglio, l'art. 2, comma 1 del D.L. n. 57/2023 interviene modificando l'art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture), comma 7, quinto e sesto periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.

Di seguito la tabella di raffronto dei due testi:

Art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023
PRE CORRETTIVO

Art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023
POST CORRETTIVO

7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo.

7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

© Riproduzione riservata