Codice Appalti 2023 e imposta di bollo: le indicazioni del Fisco
Dall'Agenzia delle Entrate la circolare n. 22/E con le indicazioni sulle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo negli appalti pubblici
A valle della procedura di affidamento e una volta disposta l’aggiudicazione, l'ultima delle fasi previste dal Codice dei contratti è la stipula del contratto, le cui disposizioni sono previste all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.
Importo di bollo: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Così come previsto all'art. 3, comma 1 dell'Allegato I.4 al Codice Appalti 2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 28 luglio 2023, n. 22/E ad oggetto "Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici - Imposta di bollo".
Prima di entrare nel dettaglio della nuova circolare del Fisco, appare utile ricordare i contenuti delle disposizioni citate:
- art. 18, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023 - Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
- art. 3, comma 1, allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023 - Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
Dopo una premessa normativa la circolare del Fisco fornice indicazioni circa:
- l'ambito applicativo;
- i soggetti tenuti al versamento dell’imposta;
- le modalità telematiche di versamento;
- la decorrenza temporale.
Ambito applicativo
Relativamente all'ambito di applicazione, il Fisco rileva l'introduzione di un sistema semplificato a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto. Il valore dell’imposta di bollo si determina come previsto nella Tabella A contenuta nell'Allegato I.4, ovvero nel seguente modo:
Fascia di importo contratto (euro) |
Imposta
(euro) |
< 40.000 |
esente
|
≥ 40.000 < 150.000 |
40
|
≥ 150.000 < 1000000 |
120
|
≥ 1.000.000 < 5.000.000 |
250
|
≥ 5.000 000 < 25.000.000 |
500
|
≥ 25.000.000 |
1.000
|
Il corrispettivo indicato nella suddetta tabella, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, va considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). AdE ricorda pure che alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo.
Ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario.
Per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972.
Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo.
Il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto.
Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.
Soggetti tenuti al versamento dell’imposta
Il Fisco ricorda che, come prevede l'art. 18, comma 10 del Codice Appalti 2023, i soggetti tenuti al versamento dell'imposta di bollo sono gli aggiudicatari dell'appalto.
Tuttavia, secondo l'Agenzia delle Entrate, considerato che la Tabella A sostituisce le sole "modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo" di cui al d.P.R. n. 642/1972, resterebbe ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 dello stesso DPR9.
Inoltre, secondo la circolare del Fisco, ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. n. 642/1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.
Modalità telematiche di versamento
Relativamente alle modalità di versamento, la nuova circolare ha ricordato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013 mediante il quale è stato stabilito che, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal nuovo Codice, il modello F24 ELIDE è il miglior mezzo per il versamento del bollo telematico dovuto dagli appaltatori al momento della stipula dei contratti.
Il provvedimento richiamato ha specificato che:
- per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 ELIDE
- il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.
Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono già stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:
- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
Il Fisco ricorda che resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.
Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.
Decorrenza temporale
Relativamente all'ambito di applicazione, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che ilD.Lgs. n. 36/2023 è:
- in vigore dall'1 aprile 2023;
- operativo dall'1 luglio 2023.
Le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo sono, pertanto, operative a partire dal 1° luglio 2023. Le "vecchie" disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri:
- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.
Infine, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le nuove disposizioni sull'imposta di bollo trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.
Documenti Allegati
Circolare Agenzia delle Entrate 28 luglio 2023, n. 22/EIL NOTIZIOMETRO