Codice Appalti 2023 e pareri di precontenzioso: il nuovo Regolamento ANAC
Il regolamento disciplina il procedimento per l’adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, comma 1, del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici)
Con la piena efficacia del nuovo Codice dei Contratti (d.Lgs. n. 36/2023) sono in corso alcune importanti variazioni nell’operatività legata al mondo degli appalti. Tra le novità apportate dalla nuova normativa, quelle legate all’istituto del precontenzioso, disciplinate adesso dalla Delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 267.
Parere di precontenzioso: il nuovo Regolamento ANAC
Ricordiamo che l’istituto del precontenzioso è finalizzato a risolvere questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara relative ai contratti pubblici.
Con il nuovo Regolamento del 20 giugno 2023, ai sensi del comma 4 dell’art. 220 del d.lgs. n. 36/2023, l’Anac disciplina il procedimento per l’adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, comma 1, del codice e individu i casi in cui, per le gare bandite in base al nuovo Codice dei Contratti, il parere di precontenzioso può essere chiesto anche per la risoluzione di controversie insorte durante la fase esecutiva del contratto.
Queste le sezioni che compongono il regolamento:
- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Oggetto
- Articolo 3 - Ambito soggettivo di applicazione
- Articolo 4 - Ambito oggettivo di applicazione
- Articolo 5 - Modalità di presentazione dell’istanza
- Articolo 6 - Ordine di trattazione delle istanze
- Articolo 7 - Inammissibilità e improcedibilità delle istanze
- Articolo 8 - Istruttoria
- Articolo 9 - Approvazione del parere
- Articolo 10 - Procedura semplificata
- Articolo 11 - Comunicazioni e pubblicità
- Articolo 12 - Adeguamento al parere
- Articolo 13 - Proposizione del ricorso
- Articolo 14 - Impugnazione del parere
- Articolo 15 - Riesame del parere
- Art. 16 - Procedimento sanzionatorio
- Articolo 17 - Rapporti con altri procedimenti dell’Autorità
- Articolo 18 - Abrogazione e norme transitorie
- Articolo 19 - Entrata in vigore
Regolamento precontenzioso: soggetti interessati
Il regolamento è indirizzato alle stazioni appaltanti, agli operatori economici nonché, alle associazioni di categoria, nei limiti della legittimazione a impugnare atti concernenti i singoli associati, oppure soltanto ove gli stessi concretizzino anche una lesione dell’interesse collettivo tutelato da tali associazioni; quest’ultima, è una condizione che i soggetti istanti hanno l’onere di comprovare puntualmente a pena di inammissibilità.
Sono legittimati alla presentazione della istanza di precontenzioso le persone fisiche che hanno la rappresentanza legale dei soggetti richiedenti.
Come inoltrare l’istanza
L’istanza di precontenzioso va inoltrata telematicamente utilizzando l’apposito modulo. Nel caso l’istanza sia diretta a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, la stessa deve essere presentata ad ANAC entro i termini di impugnazione in sede giurisdizionale.
Inoltre gli istanti devono comunicare la presentazione della stessa a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa e a fornirne la relativa prova all’Autorità.
Stop al vecchio Regolamento
Dal 1° luglio 2023 il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016, adottato dal Consiglio con delibera n. 10 del 9 gennaio 2019 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è stato abrogato e le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento bandite ai sensi del “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici al d.lgs. n. 50/2016.
Documenti Allegati
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