Codice Appalti e accesso agli atti: i chiarimenti del MIT

Dal Supporto Giuridico del MIT un parere operativo su come gestire le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 sulle norme procedimentali e processuali in tema di accesso agli atti

di Redazione tecnica - 04/10/2024

Tra le parole d’ordine del nuovo Codice dei contratti, quella che assume maggiore rilievo è “trasparenza”. È, infatti, da questa che a cascata vengono fuori tutte le disposizioni relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, ovvero quelle che a partire dall’1 gennaio 2024 sono diventate il cuore delle procedure di affidamento.

Accesso agli atti: cosa prevede il nuovo Codice dei contratti

Proprio per consentire conoscenza e trasparenza, l’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto la possibilità per i partecipanti di chiedere alla stazione appaltante di avere contezza non solo di quanto dichiarato dai partecipanti in sede di presentazione delle offerte, ma anche di come la stessa stazione appaltante abbia fatto la sua scelta, anche al fine di comprendere se siano stati rispettati i principi basilari della “evidenza pubblica” e cioè la par condicio dei partecipanti e la concorrenza.

Proprio sull’applicazione operativa dell’art. 36 e sulla possibilità di pregiudicare il know-how aziendale degli offerenti, è arrivato l’interessante parere del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 settembre 2023, n. 2978 che ha risposto alla seguente domanda:

Si chiede come correttamente interpretare - e operativamente gestire - l'art. 36, co. 1 e 2, del Codice, laddove prevede, rispettivamente, l'ostensione integrale dell'offerta dell'aggiudicatario e, reciprocamente, le offerte dei primi cinque classificati in graduatoria. Tanto in quanto, anzitutto, dall'ostensibilità integrale delle offerte, si ritiene possa essere pregiudicato il know-how aziendale degli offerenti - si ricorda che la valutazione dei segreti tecnici e/o commerciali rientra nella discrezionalità della PA e la norma non prevede alcun tipo di contraddittorio con gli operatori economici; ancora, si ritiene che la pubblicazione delle offerte - che contengono dati personali e sensibili, si veda, a titolo puramente esemplificativo, eventuali curricula vitae - può esporre la stazione appaltante a violazioni in materia di dati personali, laddove questi non siano opportunamente trattati e, conseguentemente, oscurati.

Preliminarmente, prima di procedere all’esame della risposta del MIT, si riporta di seguito la versione integrale del citato art. 36 rubricato “Norme procedimentali e processuali in tema di accesso”:

1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.

2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

3. Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a).

4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l’ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall’offerente ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a), l’ostensione delle parti dell’offerta di cui è stato richiesto l’oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.

6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l’ente concedente può inoltrare segnalazione all’ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall’udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione.

9. Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all’articolo 90.

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