Codice Appalti e accesso agli atti: i chiarimenti del MIT
Dal Supporto Giuridico del MIT un parere operativo su come gestire le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 sulle norme procedimentali e processuali in tema di accesso agli atti
La risposta del MIT
Il Supporto Giuridico del MIT ha, quindi, ricordato i contenuti del comma 3, art. 36, del Codice dei contratti, secondo il quale con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione vengono rese note anche le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
Il successivo comma 4 dispone che le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori, possono essere impugnate con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.
A questo punto, la stazione appaltante, qualora non ritenga fondate le motivazionialla base della richiesta di oscuramento, ai fini dell’ostensione deve attendere il decorso del termine per l’impugnazione.
Infine, ricorda il MIT, la stazione appaltante è tenuta a mettere in accesso l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), ovvero oscurando le parti sensibili ai sensi della suddetta normativa.
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