Codice Appalti e pubblicità digitale bandi: che sia la volta buona?
Il D.Lgs. n. 36/23, al fine di semplificare gli adempimenti in capo alle stazioni appaltanti, prevede un nuovo metodo digitalizzato per la pubblicità degli atti
Il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti 2023) è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni, con i relativi allegati - eventualmente già sostituiti o modificati - acquisteranno efficacia dal 1° luglio 2023.
Alcune norme saranno invece operative solo a partire dal 1° gennaio 2024: si tratta delle norme in materia di digitalizzazione e pubblicazione, tra le quali il nuovo Codice sancisce una stretta correlazione.
Nuove forme digitalizzate di pubblicità
Le norme sulla pubblicità del nuovo Codice Appalti 2023 sono le seguenti:
- l’articolo 27 sulla pubblicità legale degli atti, il quale prevede la pubblicazione degli atti attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e attraverso le piattaforme digitali;
- l’articolo 81 sugli avvisi di pre-informazione;
- l’articolo 83 sui contenuti e modalità di redazione di bandi e avvisi;
- l’articolo 84 sulla pubblicazione a livello europeo;
- articolo 85 sulla pubblicazione a livello nazionale.
Le citate disposizioni entreranno in vigore l’anno prossimo, in attesa che venga attuata la digitalizzazione della P.A., anch’essa posticipata al 2024.
Il D.Lgs. n. 36/23, infatti, al fine di semplificare gli adempimenti in capo alle stazioni appaltanti, prevede un nuovo metodo digitalizzato per la pubblicità degli atti.
Come si legge nella Relazione Illustrativa, la pubblicità di bandi e inviti, come quella degli avvisi di pre-informazione, si adegua ad un sistema accentrato di trasmissione degli atti all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e di pubblicazione nazionale digitale, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’ ANAC, quale unico collettore.
Non sarà più in capo alla singola stazione appaltante l’obbligo di trasmissione della documentazione in sede europea.
Inoltre, tutta la documentazione sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali.
La soluzione vuole offrire una più avanzata ed efficiente modalità di pubblicazione, omogenea a livello nazionale, agevolando la ricerca dei bandi da parte degli operatori economici e consentendo il risparmio dei notevoli costi che la pubblicità legale ha comportato finora.
Le vecchie norme che restano in vigore fino a fine 2023
Nel frattempo, fino al 31 dicembre 20234, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni in materia di pubblicità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4).
Le stazioni appaltanti, quindi, fino a tale data, devono redigere gli atti di gara conformemente alle indicazioni di cui all’ Allegato XIV al d.lgs. 50/16 e provvedere in autonomia alla loro trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
Peraltro, il nuovo Codice precisa che, fino al 31 dicembre 2023, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La precisazione si è resa necessaria in quanto, ad oggi, non pare applicabile l’art. 73 comma 5 del d.lgs. 50/16, che fa decorrere gli effetti giuridici degli atti dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, non essendo quest’ultima ancora entrata in funzione (si veda l’art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016). Dal 1° gennaio 2024, gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, come sancito dal comma 2 dell’art. 27 sulla “Pubblicità legale degli atti” e dal comma 4, ultimo periodo, dall’art. 85 sulla “Pubblicazione [dei bandi, avvisi e inviti] a livello nazionale”.
L’art. 225 sancisce poi che, fino al 31 dicembre 2023, continuano anche le pubblicazioni sulla piattaforma del “Servizio contratti pubblici” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La norma però non specifica a quali pubblicazioni la stessa si riferisca; pare riguardare la pubblicazione degli atti di programmazione ai sensi dell’art. 21 comma 7 del d.lgs. 50/16.
E la trasparenza?
L’art. 224 comma 4 del d.lgs. 36/2023, va a modificare l’art. 37 del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza con decorrenza dal 1° luglio c.a. e, di conseguenza:
- fino al 30 giugno 2023, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici continuano ad adempiersi come fatto finora, mediante pubblicazione nel sito istituzionale delle S.A. e attraverso l'invio dei dati alla banca dati presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche», limitatamente alla parte lavori;
- dal 1° luglio 2023, dovranno essere pubblicati (si cita testualmente la norma) “i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici”, ovvero si dovranno pubblicare i dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto pubblico (dalla programmazione alla esecuzione) e l’obbligo si considererà assolto con l’invio dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, limitatamente alla parte lavori.
Già dal 1° luglio 2023, quindi, sembra efficace il richiamo all’art. 28 del nuovo Codice, previsto all’art. 37 citato; del resto, dalla medesima data é abrogato il comma 32 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 2012. Tuttavia, ciò pare un’incongruenza considerato il fatto che l’art. 28 del d.lgs. 36/2023 acquista efficacia solamente dal 1° gennaio 2024 e nel frattempo continua ad applicarsi l’art. 29 del d.lgs. 50/16.
Ad ogni modo, dal 2024, anche in materia di trasparenza, secondo le intenzioni del legislatore, dovrà valere il principio dell’invio unico degli atti da parte della singola stazione appaltante alla BDNCP, che si integrerà con la Piattaforma unica della trasparenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013.
Ma per conoscere nel dettaglio le regole operative per gli obblighi in materia di trasparenza, nonché in materia di pubblicità legale, si deve attendere la fine del corrente mese di maggio: le modalità attuative degli artt. 27 e 28 del nuovo Codice appalti 2023, infatti, dovranno essere individuate dall’ANAC entro n. 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice, cioè entro il 31 maggio 2023 (si veda art. 27 comma 4 e 28 comma 4).
E dunque... l’appuntamento con questi due importanti provvedimenti regolatori, sulla Pubblicità legale degli atti e sulla Trasparenza dei contratti pubblici, è rimandato solo di qualche settimana!
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