Codice dei Contratti Pubblici 2023: il recepimento della Regione Siciliana
È alla battute finali all'ARS il ddl di modifica della Legge regionale n. 12/2011 per l'adeguamento della normativa siciliana al D.Lgs. n. 36/2023
È attualmente in fase di confronto alla IV Commissione dell’ARS, il Disegno di Legge n. 519 “Recepimento del nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, già approvato dalla Giunta di Governo. Il Disegno di Legge recepisce con modifiche il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
Conferenza dei servizi
Il disegno di Legge n. 519, predisposto dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, all’articolo 1 comma 5 riscrive totalmente l’art. 5 della Legge Regionale 12 Luglio 2011 n. 12 non chiarendo il permanere dell’istituto della Conferenza dei servizi.
L’istituto della Conferenza di servizi in Sicilia, pur essendo già previsto dalla Legge 241/2001 ed applicato da tempo nel resto d’Italia per la acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni necessari per la successiva approvazione in linea tecnica, non era uno strumento usato volentieri dalle Amministrazioni e dai RUP. Solo la pedissequa riscrittura riportata all’art. 5 della L. R. 12/2001, ha consentito l’effettiva applicazione anche in Sicilia.
Le incertezze di molti RUP che sino alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2011, non avevano impiegato tale procedimento, sono state eliminate dalla precisa tempistica e definizione di ruoli e contenuti riportati all’art. 5 della L.R. 12/2011 e dalla successiva esplicitazione riportata nel Decreto Presidenziale 31 Gennaio n. 13.
Quanto riportato all’art. 38 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ci riporta indietro alle precedenti normative con un allungamento dei tempi rispetto alla normativa regionale. Proprio il comma 9 dell’art. 38 del D.Lgs. 30/2023 prevede un termine di sessanta giorni, termine prorogabile senza alcun limite previsto, per la conclusione della Conferenza dei servizi.
La nostra vigente regolamentazione della Conferenza di servizi, prevede un tempo di quindici giorni per la prima convocazione e un tempo di massimo di ulteriori quindici giorni per la seconda Convocazione.
Parere tecnico vs Verifica
Un’altra considerazione riguarda il parere tecnico. Non si condivide l’eliminazione del Parere Tecnico, così come prevede il Disegno di Legge Regionale, non riscontrabile peraltro nel Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36. Nel Disegno di Legge n. 519, il parere tecnico viene sostituto dalla “verifica”. Si evidenzia che l’istituto della verifica, come anche riportato nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, si riferisce alla verifica della corrispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente e la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti.
È quindi altra cosa rispetto al Parere Tecnico rilasciato dal RUP; inoltre, nella normativa vigente, è il RUP, avendo rilasciato il Parere Tecnico sul progetto iniziale, che rilascia e approva eventuali perizie di variante e/o suppletive. Così come riportato nel Disegno di Legge, non si comprende chi dovrebbe approvare tali perizie.
Albo Unico Regionale dei Professionisti
Altra criticità è la prevista abolizione dell’Albo Unico Regionale dei Professionisti. L’art. 12 della L.R. 12/2011 ha previsto e ha costituito un albo unico regionale dei professionisti non condividendo la scelta del legislatore nazionale che nel precedente Codice aveva previsto la formazione di Albi presso ciascuna Amministrazione. Si era constatato infatti che alcune Amministrazioni, che avevano costituito degli Albi, a volte richiedevano particolari requisiti per l’iscrizione (capelli biondi, occhi azzurri e statura non inferiore 1.90 m). Lo stesso criterio è riportato nel nuovo Codice ciascuna Amministrazione può formare un proprio Albo dei Professionisti. L’invito è di mantenere in vita il nostro Albo Unico Regionale.
Osservatorio per la vigilanza sui Contratti Pubblici
Avendo verificato che il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici concede alle Stazioni Appaltanti, e per esse al RUP, un notevole potere discrezionale per diversi momenti del procedimento di realizzazione dell’opera pubblica, si chiede di potenziare la Sezione Regionale dell’Osservatorio per la vigilanza sui Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il Nuovo Codice prevede sostanziali poteri discrezionali concessi alle Amministrazioni come ad esempio la facoltà di introdurre ulteriori requisiti speciali da richiedere ai partecipanti alle procedure di gara, la facoltà di non prevedere né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva, la facoltà di decidere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di gara, la facoltà di escludere un operatore economico a prescindere da tutte le dichiarazioni presentate e verifiche effettuate.
Non addentrandoci in ovvie considerazioni sulla possibilità di eventuali condizionamenti delle procedure per l’affidamento e per l’esecuzione delle opere pubbliche in Sicilia, il Disegno di Legge dovrebbe prevedere il potenziamento dell’Osservatorio Regionale per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, già operante dalla L.R. 12/2011, in stretto collegamento con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A cura di Arch. Elio Caprì
Presidente Associazione Regionale Liberi Professionisti Architetti
e Ingegneri
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