Decreto Aiuti: Il meccanismo della revisione dei prezzi nel 2022
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 68 cosiddetto “decreto Aiuti” contiene all’articolo 26 norme di dettaglio sulla revisione dei prezzi per i lavori del 2022
Mentre siamo in attesa che venga pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge delega sul nuovo Codice dei contratti, è stato pubblicato il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto “decreto Aiuti” che contiene all’articolo 26 norme di dettaglio “Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori”.
Revisione prezzi dei lavori eseguiti nel 2022
Nel primo comma del citato articolo 26 è precisato che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo 26.
Tutte le imprese appaltatrici potranno beneficiare, quindi, per i lavori eseguiti nel 2022 di un meccanismo automatico ed obbligatorio di adeguamento dei prezzi.
Meccanismo definitivo e meccanismo provvisorio
Potrà essere utilizzato un meccanismo definitivo così come previsto al comma 2 o un meccanismo provvisorio così come previsto al comma 3.
Meccanismo definitivo
Con il comma 3 viene introdotto l’obbligo per le regioni, entro il 31 luglio 2022, di procedere ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (18 maggio 2022), in attuazione delle linee guida di cui all’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. In pratica, quindi, al massimo entro il 15 agosto tutte le regioni dovranno avere un nuovo prezzario infrannuale.
Meccanismo transitorio
In alternativa al meccanismo definitivo, in assenza dei nuovi prezzari, così come disposto al comma 3, è possibile utilizzare un meccanismo che può essere definiti provvisorio e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.
Somme liquidabili e modalità di pagamento
Così come disposto nel secondo periodo del comma 1, i maggiori importi derivanti dall’applicazione del meccanismo definitivo o del meccanismo provvisorio al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento.
Liquidazione delle somme
Al terzo periodo del comma 1 è, poi, precisato che il certificato di pagamento delle somme liquidabili deve essere emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.
Con il quarto periodo del comma 1 è, anche, aggiunto che il pagamento deve essere effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma, 1, lettera a) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all’articolo 113 -bis , comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso.
Per ultimo al quinto periodo è precisato che possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Stato di avanzamento già adottato
Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 ed il 17 maggio 2022, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
Direttiva della Regione siciliana
Il Dipartimento regionale tecnico della Regione Siciliana è intervenuto sull'argomento con la Direttiva 25 maggio 2022, prot. 77365 relativa all’applicazione dell’art. 26. “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del D.L. n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti). Con il provvedimento, l'Amministrazione Regionale fornisce indicazioni su quanto previsto dal decreto legge che, per fronteggiare il caro prezzi dei materiali, ha disposto un adeguamento dei prezzari regionali per tutte le lavorazioni fino al 31 dicembre 2022 (leggi articolo)
I 14 commi dell’articolo 26
L’articolo 26 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.
Atrraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
In particolare, al comma 1, si prevede che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario di cui al successivo comma 2.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d’asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse di cui al allo stesso comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al successivo comma 4.
Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento.
Il comma 2 stabilisce che, per le finalità di cui al comma 1, in deroga al Codice dei contratti pubblici, e limitatamente all’anno 2022, le regioni entro il 31 luglio 2022 procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono comunque aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. decreto in esame e sino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzari aggiornati secondo quanto previsto dal comma in questione.
Al comma 3, viene previsto che, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo quanto stabilito dal comma 2, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni le stazioni appaltanti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali.
Per le medesime finalità di cui al comma 1, si prevede, inoltre, che, qualora all’esito dell’aggiomamento dei prezzari secondo le modalità di cui al comma 2 risulti un incremento inferiore alla sopra indicata percentuale del 20%, le stazioni appaltanti procedono al recupero dei maggiori importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori.
Il comma 4 stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri a fronte di eventuale insufficienza delle risorse. A tale riguardo il comma 5, per le finalità di cui al comma 4, provvede ad incrementare:
a) la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, di 1000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro per l’anno 2023.
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l’anno 2023.
Per le stesse finalità, le stazioni appaltanti possono inoltre utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il comma 6 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere alla rimoduzione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.
Il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, volto a far fronte all’insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022.
Inoltre al Fondo sopra richiamato possono altresì accedere: il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025; la società Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture connesse alle Olimpiadi, nonché i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
Si prevede inoltre che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse.
Al comma 8 si introducono disposizioni specifiche in materia di accordi quadro, prevedendo, che, fino al 31 dicembre 2022, gli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano le risultanze dei prezzari aggiornati secondo le modalità stabilite dal comma 2.
I commi 9 e 10 contengono disposizioni di coordinamento.
Al comma 11 si prevede che le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di anticipazione dell’importo richiesto nella misura del 50%, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, del presente articolo.
Il comma 12 precisa che ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. si applicano le disposizioni dell'articolo in esame, ad esclusione del comma 2, secondo e quarto periodo, e del comma 3. Con riferimento ai contratti affidati come contraente generale dal gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione è prevista un’applicazione di un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022.
Il comma 13, contiene le relative autorizzazioni di spesa a favore del Ministero dell'economia e delle finanze.
Al comma 14 è precisato che agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, 2.750 milioni di euro per l’anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 58.
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