Codice della Ricostruzione, il Governo approva il DDL delega

31 i criteri individuati per la realizzazione del Codice. Lo schema passa adesso all'approvazione del Parlamento

di Redazione tecnica - 25/06/2022

Il disegno di legge delega per l’adozione del Codice della Ricostruzione ha ricevuto l’ok del Consiglio dei Ministri e adesso la parola passa al Parlamento per la sua approvazione definitiva. Un passo che il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, ha definito come “una riforma di portata storica”.

Codice della Ricostruzione: ok al ddl delega

La prima versione del ddl è stata approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso gennaio, ma la versione definitiva è stata realizzata dopo il confronto con la Conferenza delle Regioni e Unificata. L’obiettivo del codice è creare un quadro normativo uniforme per tutti gli eventi sismici e una governance definita, in modo da attuare la ricostruzione in tempi rapidi e garantire anche la ripresa delle attività socio-economiche.

Basti pensare che oggi in Italia sono in corso almeno sette ricostruzioni post sisma, tutte con regole, procedure e modelli di governance differenti, con la conseguenza che le attività hanno subito ritardi e intoppi. Con la redazione del Codice si intende superare questa frammentazione, che genera confusione normativa e attese troppo lunghe per i cittadini, costretti anche a ricostruire la propria vita e attività altrove.

I princìpi della delega

I principi sui quali il Codice della Ricostruzione dovrà attenersi sono 31 e includono:

  • a) individuazione e attribuzione delle funzioni allo Stato, alle regioni, alle province autonome, ai comuni, alle province e alle città metropolitane in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;
  • b) definizione dell’organizzazione istituzionale dei processi di ricostruzione, sulla base di un modello nazionale multilivello che opera a livello centrale, regionale e locale;
  • c) disciplina degli interventi di ricostruzione;
  • d) disciplina della programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti;
  • e) attribuzione delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
  • f) previsione della facoltà di nominare commissari straordinari, definendo i criteri e i presupposti per l’eventuale nomina dei commissari stessi;
  • g) introduzione e disciplina di uno stato di ricostruzione di rilievo nazionale che accerti che il processo di ricostruzione non possa essere affrontato in via ordinaria,
  • h) definizione delle modalità di raccordo tra il Dipartimento della protezione civile e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • i) istituzione, per ciascuno stato di ricostruzione di una Cabina di coordinamento, con il compito di definire i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione unitaria dei provvedimenti in ciascuna regione nonché di verificare periodicamente l’avanzamento dei processi di ricostruzione;
  • l) disciplina dei termini e delle procedure di cessazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale e del correlato passaggio al regime ordinario, con possibilità di mantenere per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a 24 mesi, le contabilità speciali
  • m) previsione che la definizione del quadro complessivo dei danni e la stima del relativo fabbisogno finanziario si svolga secondo criteri, anche territoriali, omogenei,
  • n) disciplina delle procedure di concessione ed erogazione di benefici e contributi finalizzati alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato distrutto o danneggiato dagli eventi sismici, distinguendo e graduando gli interventi sulla base della tipologia di danno e della finalità d’uso dell’immobile danneggiato, e nel limite delle risorse finalizzate alla scopo, prevedendo la possibilità di fare ricorso, in specifiche ipotesi e in alternativa alla ricostruzione privata, a quella pubblica, tramite appalti unitari, dei nuclei urbani e dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti,
  • o) disciplina generale, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, delle eventuali misure di sostegno alle imprese, anche nel settore agricolo, situate nei territori interessati dagli eventi sismici;
  • p) previsione della facoltà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di estendere l’ambito di operatività della Struttura di missione per la legalità a tutti i processi di ricostruzione e previsione della facoltà di sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa con l’ANAC;
  • q) previsione, in sede di prima applicazione, dell’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un contingente di personale a tempo indeterminato dedicato, da destinare agli  uffici speciali per la ricostruzione;
  • r) individuazione di misure in materia di organizzazione delle strutture impegnate nella ricostruzione, disciplinando l’istituzione di un ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione”,
  • s) supporto ai comuni nella pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, nell'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e in tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata; per l’attuazione diretta degli interventi di ricostruzione delle più rilevanti opere pubbliche; supporto agli interventi volti alla ripresa economica nei territori interessati;
  • t) definizione delle modalità di programmazione degli interventi di ricostruzione delle opere e degli edifici pubblici nonché degli immobili dichiarati di interesse culturale di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
  • u) previsione di conferenze di servizi speciali o permanenti;
  • v) previsione della facoltà di adottare contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per i commissari straordinari, se nominati;
  • z) previsione di forme e modalità per l’effettuazione dei controlli e l’esercizio di poteri sostitutivi ed eventuali poteri sanzionatori su attività della ricostruzione pubblica e privata, al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse e il rispetto dei termini di attuazione degli interventi;
  • z-bis) previsione della partecipazione e della consultazione delle popolazioni colpite dall’evento sulle attività di ricostruzione;
  • aa) previsione, nella ricostruzione pubblica, di misure di semplificazione e di accelerazione, compreso l’eventuale obbligo di utilizzare centrali uniche di committenza secondo le relative soglie a livello nazionale, regionale e locale nonché di disposizioni derogatorie in materia di contratti pubblici;
  • bb) disciplina generale delle procedure di sospensione di termini in materia di adempimenti amministrativi;
  • cc) promozione di un programma di studi e indagini idro-geognostiche e sui dissesti e fenomeni franosi, nonché di un piano finalizzato a dotare i comuni colpiti da eventi sismici della microzonazione sismica di III livello, a partire dalle prime fasi dell’emergenza;
  • dd) previsione, anche attraverso apposite convenzioni, dell’utilizzo di piattaforme digitali contenenti i quadri conoscitivi dei territori colpiti dagli eventi sismici, con le principali informazioni di natura tecnica, geofisica, ambientale, urbanistica, infrastrutturale, economico-sociale, oltre che di un sistema di monitoraggio e valutazione dei processi di ricostruzione da attuare mediante l’utilizzo delle piattaforme digitali esistenti;
  • ee) definizione di disposizioni in materia di trattamento, trasporto e stoccaggio dei materiali derivanti dal crollo degli edifici;
  • ff) promozione del coordinamento, della revisione e dell’aggiornamento delle norme per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori colpiti da eventi sismici;
  • gg) previsione di misure e strumenti, che possano favorire il coinvolgimento anche di risorse economiche diverse da quelle pubbliche oltre che introduzione di eventuali forme di assicurazione degli immobili situati in zona sismica;
  • hh) ricognizione e riassetto del quadro normativo vigente in materia, per razionalizzare e semplificare le disposizioni legislative vigenti,
  • ii) previsione, nei procedimenti di ricostruzione, dell’intesa con le regioni interessate dal sisma in materia di programmazione e pianificazione degli interventi di ricostruzione.

Riordino delle strutture e semplificazione normativa

Tra i criteri formulati nel ddl delega, risultano particolarmente significativi quello del riordino delle strutture di coordinamento degli interventi, con la creazione di uno specifico Dipartimento delegato alle ricostruzioni presso la Presidenza del Consiglio, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, con possibilità di nomina di Commissari straordinari per interventi più complessi e la creazione di un Ufficio speciale per la ricostruzione.

Sempre nel caso di danni molto elevati e di situazioni complesse, è possibile attuare una ricostruzione dei centri urbani e storici dei comuni più colpiti attraverso progetti unitari.

Inoltre le risorse a disposizione dovranno essere graduate sulla base del tipo di danno subito dall’immobile e della finalità dell’immobile stesso; da questo punto di vista, il Codice detterà anche criteri di indirizzo per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione, regolamentando anche l’utilizzo delle macerie.

Come ha sottolineato il Commissario Straordinario per la ricostruzione 2016, Giovanni Legnini, insieme al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e del Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, la realizzazione di un Codice della Ricostruzione rappresenta una riforma di portata storica, che punta a definire un quadro normativo uniforme per le attività di ricostruzione post sisma, “con l’attuazione di un modello che garantisca certezza, stabilità e velocità di questi processi, e che al tempo stesso assicuri una ripresa delle attività economiche e sociali nei territori colpiti”.

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