Collegio consultivo tecnico (CCT): cosa cambia dopo il correttivo al Codice Appalti

Dal correttivo al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) arriva la sostituzione dell’Allegato V.2 relativo alla Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico

di Redazione tecnica - 13/11/2024

I tempi sono ormai maturi e con la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) al testo del Decreto Legislativo di modifica del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) si aggiunge un nuovo importate tassello al progetto di riforma del Governo alla riforma del 2023.

Il percorso di approvazione del correttivo

Si dovrà attendere ancora qualche settimana prima di vedere in Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo correttivo che, come espressamente previsto dalla legge delega n. 78/2022, dovrà subire lo stesso percorso di approvazione del Codice dei contratti che prevede:

  • il parere della Conferenza unificata;
  • il parere del Consiglio di Stato (sarà interessante sapere cosa ne pensi della sostituzione degli allegati legislativi con gli allegati regolamentari);

che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Lo schema di decreto legislativo di modifica viene successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

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