Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) dopo il correttivo al Codice Appalti

Collegi consultivi tecnici: il correttivo al codice dei contratti conferma l’applicabilità solo residuale delle linee guida M.I.T. del 2022

di Ennio Antonio Apicella - 15/01/2025

L’applicabilità solo parziale delle linee guida dopo l’entrata in vigore del codice del 2023

Il codice e l’allegato V.2 hanno disciplinato ex novo il collegio consultivo tecnico, normando parte delle materie che, in precedenza, l’art. 6, comma 8-bis, del D.L. 76/2020 affidava all’atto amministrativo.

In particolare, la fonte primaria regola direttamente l’ambito di intervento del collegio, la natura e gli effetti delle sue decisioni (artt. 215, 216 e 217 del codice; art. 3 dell’allegato V.2); le modalità di costituzione e l’insediamento (artt. 1 e 2 dell’allegato V.2); il procedimento per l’adozione delle decisioni (art. 3 dell’allegato V.2).

In tutte queste materie, relative al funzionamento del collegio, risulta ormai inibito l’intervento dell’atto amministrativo, fatti salvi specifici rinvii contenuti in espressa previsione di legge.

Infatti, l’allegato V.2 al codice (art. 1, comma 3) rinvia alle linee guida – da adottare sempre con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici – limitatamente alla fissazione dei requisiti professionali, casi di incompatibilità e criteri preferenziali per la scelta dei componenti del collegio, nonché dei parametri per la determinazione dei compensi (sempre da commisurare al valore e complessità dell'opera, all'entità e durata dell'impegno ed al numero e qualità delle determinazioni).

Se le linee guida del 2022 fossero state applicabili anche dopo la cessazione di efficacia dell’art. 6 D.L. n. 76/2020, il codice non avrebbe avuto necessità di effettuare un rinvio espresso, ma limitato ad alcune specifiche materie.

Scompare il riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento del collegio e viene espunta anche la precedente autorizzazione delle linee guida a provvedere in tema di coordinamento con gli istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti (in particolare, l’accordo bonario), che sarà inevitabilmente affidato ai futuri orientamenti della giurisprudenza.

Nelle more dell’adozione del nuovo decreto ministeriale, continuano a trovare applicazione le linee guida M.I.T. del 2022, secondo quando prevede l’art. 1, comma 3, dell’allegato V.2, ma, deve ritenersi, nelle stesse e più limitate materie ivi indicate.

E ciò per un duplice ordine di ragioni: le modalità di costituzione e di insediamento del collegio, la natura, gli effetti ed il procedimento per l’adozione delle decisioni – che costituiscono l’ambito principale di intervento delle linee guida del 2022 –, sono già direttamente normate dal codice e dall’allegato, circostanza che esclude l’intervento dell’atto amministrativo senza una espressa autorizzazione della fonte legislativa; l’allegato al codice ha ridotto, rispetto alle previsioni dell’art. 6, comma 8-bis, D.L. n. 76/2020, le materie nelle quali le linee guida sono autorizzate a provvedere.

Una volta cessata l’efficacia dell’art. 6 D.L. n. 76, dunque, il rinvio effettuato dall’allegato V.2 al codice comportava l’applicabilità delle previsioni alle linee guida sui requisiti professionali (§ 2.4) e le incompatibilità dei componenti del collegio (§ 2.5).

Per quanto concerne i compensi del collegio, in vigenza del codice e prima del correttivo, trovavano applicazione il § 7.2.1, lett a), primo e secondo periodo, e lett. b), il § 7.2.4, il § 7.4, il § 7.5 e il § 7.6.1, ma non tutte le altre previsioni che esulano dai “parametri per la determinazione dei compensi” (art. 1, comma 3, dell’allegato), come ad es. quelle relative alle condizioni ed ai tempi per il pagamento della parte fissa e variabile, contenute nel § 7.2.1, lett. a, terzo periodo, e nel § 7.7.2.

Non sembra, dunque, condivisibile il parere del Servizio supporto giuridico del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2680 del 18 luglio 2024, secondo il quale per il pagamento della parte fissa del compenso del collegio devono essere soddisfatte le condizioni previste dal § 7.2.1 delle linee guida (e del § 4.1.2 per gli appalti P.N.R.R. e P.N.C.).

Residua il regime differenziato degli interventi imputati, in tutto o in parte, a risorse del P.N.R.R. e del P.N.C. Per questa tipologia di opere, come già rilevato, l’integrale applicabilità delle linee guida M.I.T. 2022 fino al 30 giugno 2024 consegue alla prorogata efficacia dell’art. 6 D.L. n. 76 ad opera dell’art. 14, comma 4, D.L. n. 13 del 2013 (legge n. 41/2023).

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