Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) dopo il correttivo al Codice Appalti
Collegi consultivi tecnici: il correttivo al codice dei contratti conferma l’applicabilità solo residuale delle linee guida M.I.T. del 2022
L’ulteriore delimitazione operata dal correttivo del 2024
Il recente correttivo di fine anno 2024 ha nuovamente delimitato l’oggetto delle linee guida, riducendone ulteriormente l’ambito di applicazione.
Obiettivo dell’intervento, esplicitato nella relazione illustrativa, è quello di rimediare alle incertezze operative emerse in ordine al perimetro dell’attività del collegio consultivo tecnico, nonché riguardo ai relativi presupposti di istituzione e attivazione ed alle modalità di funzionamento.
Il nuovo allegato V.2, che sostituisce integralmente quello originario, ha sostanzialmente normato tutte le materie precedentemente regolate dalle linee guida, recependo in fonte primaria una parte dei contenuti del D.M. n. 12/2022, con le opportune modificazioni e integrazioni.
Infatti, l’art. 1, comma 6, del vigente allegato V.2 così dispone: “Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022”.
Con l’entrata in vigore del correttivo, dunque, alle linee guida ministeriali è demandata la sola disciplina dei parametri per la determinazione del compenso e delle spese non remunerative del collegio e della segreteria, secondo i consueti criteri (valore del contratto e complessità dell'opera; esito e durata dell'impegno; numero e qualità delle determinazioni), dovendone prevedere l’erogazione secondo un canone di gradualità.
Fino all’adozione del nuovo provvedimento ministeriale – questa volta per esplicita previsione di legge – le linee guida M.I.T. del 2022 continuano ad applicarsi, in via residuale, esclusivamente “per la parte relativa alla determinazione dei compensi”.
Di conseguenza, per tutte le materie che esulano dalla determinazione dei parametri per i compensi, le previsioni delle linee guida M.I.T. 2022 possono, al più, costituire una indicazione di massima – non cogente – in grado di orientare il collegio nell’esercizio delle proprie funzioni, ove non risultino in contrasto con le disposizioni ora contenute nel nuovo allegato V.2 al codice.
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