Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) dopo il correttivo al Codice Appalti
Collegi consultivi tecnici: il correttivo al codice dei contratti conferma l’applicabilità solo residuale delle linee guida M.I.T. del 2022
Il regime transitorio della disciplina sui collegi introdotta dal correttivo
Anche l’intervento del correttivo è assistito da un regime transitorio relativo alla nuova disciplina del collegio consultivo tecnico, che persegue la dichiarata finalità di evitare le consuete incertezze che caratterizzano la fase di avvio di ogni riforma legislativa particolarmente rilevante.
Secondo l’art. 224, comma 1, del codice le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicavano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice. Non erano menzionate le disposizioni dell’allegato.
Il nuovo art. 225-bis, comma 5, ora dispone che “le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Pur apprezzando la meritoria intenzione del legislatore, il risultato non è brillante. La formulazione della nuova norma intertemporale presenta ambiguità e suscita interrogativi.
Da un lato, sembra prefigurarsi un doppio regime di funzionamento dei collegi, che discende dalla necessità di distinguere le disposizioni del correttivo riproduttive/confermative di precetti già in vigore nel testo originario del codice e dell’allegato rispetto alle disposizioni di carattere innovativo, che trovano applicazione anche ai collegi già operanti qualora le parti non manifestino espressamente una volontà contraria. Ciò prefigura dubbi circa il tasso di novità, totale o parziale, delle nuove disposizioni, in quanto la relazione illustrativa al correttivo dichiara che l’allegato riproduce le linee guida M.I.T. del 2022 – rectius, solo qualche previsione delle linee guida –, con le opportune modificazioni e integrazioni (dal che si trae ulteriore conferma che le linee guida 2022 sono divenute ex se inapplicabili con la cessazione di efficacia dell’art. 6 D.L. n. 76 cit.).
Dall’altro, risulta inedita la previsione che, a differenza dell’originario regime transitorio del codice (art. 224, comma 1, cit.), rimette alla volontà delle parti l’applicazione ai vecchi collegi della nuova disciplina del correttivo, consentendo l’opzione per l’ultrattività delle regole precedenti. In proposito, il legislatore non ha accolto l’indicazione del Consiglio di Stato, che aveva auspicato la soluzione opposta, che prevedesse l’applicazione delle nuove disposizioni solo a richiesta delle parti.
La norma intertemporale non chiarisce se tale perpetuatio iuris (da riferirsi, ancora una volta, alle disposizioni di codice e allegato e non direttamente alle previsioni delle linee guida) richiede la volontà di entrambe le parti, o se l’opzione sia efficace anche in virtù della determinazione espressa di una di esse.
Si tratta, in ogni caso, di ulteriori complicazioni delle quali certo non si avvertiva la necessità.
Da ultimo, si apprende dalla disciplina transitoria anche che i collegi consultivi tecnici relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti continueranno ad operare secondo la normativa pregressa, essendo espressamente esclusi dalla nuova disciplina introdotta dal correttivo.
A cura di Ennio Antonio
Apicella
Avvocato distrettuale dello Stato di Catanzaro.
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