Collegio Consultivo Tecnico: cos'è, come funziona, quali controversie affronta
Un interessante approfondimento della Giustizia Amministrativa su ruolo e funzioni del CCT, disciplinato dagli artt. 215-219 e dall'Allegato V.5 del Codice dei Contratti
Nel sistema dei contratti pubblici, la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi al contenzioso giurisdizionale è prevista sin dalla fase dell’evidenza pubblica. In questo contesto, le posizioni giuridiche delle parti sono asimmetriche: da un lato la stazione appaltante, titolare di poteri pubblicistici legati all’inderogabilità dell’interesse pubblico; dall’altro l’operatore economico, titolare di interessi legittimi.
È solo con la stipula del contratto, tuttavia, che la controversia potenziale assume una natura pienamente disponibile, poiché entrambe le parti si trovano ora in una posizione paritetica di diritto soggettivo, regolata secondo le norme del diritto civile e contrattuale.
Collegio Consultivo Tecnico: il CCT nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
In questa seconda fase – tipicamente quella dell’esecuzione del contratto – trova la sua piena operatività il Collegio Consultivo Tecnico (CCT), quale strumento di risoluzione alternativa e preventiva delle controversie, con funzione deflattiva e di tutela della continuità amministrativa. L’obiettivo del legislatore è duplice: ridurre il contenzioso e migliorare la qualità dell’esecuzione.
A parlarne in un’interessante monografia è il giudice Nicola Durante, premettendo che il Codice prevede due istituti di risoluzione alternativa delle problematiche o delle liti, reali o potenziali;
- i pareri di precontenzioso dell’ANAC, di cui all’art. 220, comma 1;
- il Collegio consultivo tecnico ante operam, di cui all’art. 218 del codice, secondo cui “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalità di cui all’allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione”.
Nella fase dell’esecuzione del contratto, il codice dei contratti pubblici, al titolo II del libro V, dedicato ai “rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale”, individua quattro diversi istituti:
- l’accordo bonario, per i lavori (art. 210) e per servizi e forniture (art. 211), strettamente correlato alla tematica delle riserve;
- la transazione (art. 212), istituto residuale, consentito soltanto laddove non siano praticabili altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale;
- l’arbitrato (art. 213), tipico procedimento para-giurisdizionale previsto in via generale, dall’art. 12 c.p.a., per tutte le controversie “concernenti diritti soggettivi” appartenenti alla giurisdizione amministrativa;
- il collegio consultivo tecnico (artt. 215-219 ed allegato V.2).
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