Collegio Consultivo Tecnico: cos'è, come funziona, quali controversie affronta
Un interessante approfondimento della Giustizia Amministrativa su ruolo e funzioni del CCT, disciplinato dagli artt. 215-219 e dall'Allegato V.5 del Codice dei Contratti
Che cos’è il Collegio Consultivo Tecnico
Il CCT è un organismo tecnico collegiale, composto da tre o cinque membri esperti, con funzione consultiva, di impulso e – in alcuni casi – anche decisoria, istituito dalla stazione appaltante entro specifici termini temporali per affiancare le parti nella fase esecutiva dell’appalto.
L’istituto è disciplinato:
- dagli artt. 215-218 del D.Lgs. 36/2023, che ne definiscono struttura, funzioni, composizione e modalità di attivazione;
- e dal nuovo art. 225-bis, introdotto dal Correttivo 2024, che ne chiarisce l’ambito di applicazione anche per i contratti in corso.
Viene confermato che il CCT può essere istituito solo per appalti di lavori pubblici, rimanendo esclusi quelli di servizi e forniture, sebbene la sua eventuale estensione sia oggetto di dibattito dottrinale.
Tre le differenti tipologie di CCT:
- a) il CCT obbligatorio in corso d’opera, “per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea” (art. 215, comma 1), nonché “nel caso di contratti misti … ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea” e nei “contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici";
- b) il CCT facoltativo in corso d’opera per lavori di importo inferiore alla soglia europea;
- c) il CCT facoltativo ante operam, nominato dalla stazione appaltante “per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione” (art. 218).
I suoi compiti principali sono:
- fornire pareri motivati o determinazioni vincolanti su ogni controversia o problematica tecnico-economica insorta in corso d’opera;
- promuovere la leale collaborazione tra stazione appaltante e appaltatore, in un’ottica di prevenzione dei conflitti;
- offrire un'alternativa qualificata e tempestiva al contenzioso amministrativo o civile;
- effettuare attività di monitoraggio, con riunioni periodiche per monitorare l’andamento dei lavori e formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.
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