Collegio Consultivo Tecnico: cos'è, come funziona, quali controversie affronta
Un interessante approfondimento della Giustizia Amministrativa su ruolo e funzioni del CCT, disciplinato dagli artt. 215-219 e dall'Allegato V.5 del Codice dei Contratti
Obbligatorietà del parere ed efficacia vincolante delle determinazioni
Il parere è obbligatorio:
- nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante ed in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l’esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea;
- nei casi di risoluzione contrattuale, anche “in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto” (art. 216, comma 2).
Negli altri casi, il parere è facoltativo ed è reso su richiesta delle parti (art. 217). Lo stesso art. 217 consente alle parti di convertire i pareri non obbligatori in determinazioni con valore di lodo contrattuale, ove e per quanto la questione sottostante si ricolleghi ad una controversia di natura contrattuale.
Efficacia vincolante delle determinazioni
Ai sensi dell’art. 215, la determinazione ed il parere del CCT sono sempre obbligatori per le parti e la loro inosservanza:
- costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale,
Al contrario, “l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa”.
Le parti possono chiedere al collegio di rideterminarsi sui punti critici; possono anche non dare esecuzione alla decisione non vincolante, riservandosi di offrire la “prova contraria” nell’eventuale contenzioso giurisdizionale.
Le determinazioni del CCT – qualora richieste congiuntamente dalle parti – possono assumere valore di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. (arbitrato irrituale). In assenza di espressa opposizione al momento dell’insediamento, la volontà di attribuire tale effetto è presunta, con effetto vincolante.
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