Collegio Consultivo Tecnico: cos'è, come funziona, quali controversie affronta
Un interessante approfondimento della Giustizia Amministrativa su ruolo e funzioni del CCT, disciplinato dagli artt. 215-219 e dall'Allegato V.5 del Codice dei Contratti
Controversie sui CCT: quale giurisdizione?
Uno degli aspetti più delicati introdotti dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e chiariti dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) riguarda la tutela giurisdizionale nei confronti delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, in particolare laddove queste assumano la natura di lodo contrattuale.
Lodi contrattuali: impugnabilità e foro competente
L’art. 217, comma 3, del Codice stabilisce che “Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall’articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Ciò significa che, laddove le parti abbiano convenzionalmente attribuito efficacia di arbitrato irrituale alla determinazione del CCT, il giudice competente sarà quello ordinario e l’impugnazione sarà possibile nei limiti ristretti previsti per i lodi contrattuali, cioè nei casi di:
- violazione di norme imperative sostanziali (art. 829, co. 3, c.p.c.);
- violazione del principio di ordine pubblico (es. modifica sostanziale del contratto tale da integrare un affidamento diretto in violazione del diritto UE).
È dunque esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le controversie che riguardino posizioni soggettive paritetiche e situazioni disponibili, che costituiscono l’oggetto tipico del CCT nella fase esecutiva del contratto.
Giurisdizione amministrativa: quando sussiste
Vi sono però casi specifici in cui la giurisdizione resta attribuita al giudice amministrativo:
- se la controversia riguarda l’inerzia o il diniego della stazione appaltante rispetto alla costituzione obbligatoria del CCT, in quanto si tratta di un potere autoritativo vincolato, finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla celere esecuzione dell’opera (es. impugnazione del silenzio-rifiuto: giurisdizione di legittimità);
- se la questione controversa coinvolge attività autoritative anche nella fase esecutiva (es. revisione prezzi d’ufficio, esclusione dal contratto per motivi extra-contrattuali, etc.).
In questi casi, la posizione dell’operatore economico si configura come interesse legittimo e la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 del c.p.a.
Nomina o revoca dei componenti: natura privatistica
Diversamente, l’impugnazione dell’atto di nomina o revoca dei componenti del CCT spetta alla giurisdizione ordinaria, poiché il potere esercitato dalla stazione appaltante è di natura privatistica e non autoritativa. Non si tratta, infatti, di un provvedimento amministrativo in senso tecnico, bensì di un atto ricadente nell’alveo dell’autonomia negoziale, basato sulla fiducia e sulla rappresentanza di parte.
Effetti processuali: spese e sanzioni in caso di rigetto
Infine, l’allegato V.2, art. 4, prevede che, se il giudice conferma integralmente la determinazione del CCT impugnata, la parte soccombente che non l’ha rispettata può essere:
- esclusa dal rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- condannata al pagamento delle spese della controparte;
- obbligata al versamento di un’ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, da versare all’entrata del bilancio dello Stato.
Si tratta di una previsione che rafforza il principio di leale cooperazione tra le parti in fase esecutiva e disincentiva il contenzioso meramente dilatorio contro le determinazioni del CCT, laddove esse siano conformi a diritto.
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