Commissione di gara per progettazione strada: ok di ANAC agli architetti
La delibera dell'Autorità Anticorruzione: è sufficiente la qualificazione tecnica nel settore dell'appalto perché l'operato della commissione sia legittimo
Perché una commissione di gara possa operare legittimamente è sufficiente che nel suo complesso possieda adeguata qualificazione tecnica con riferimento al settore dell'appalto. Ciò significa che ad esempio, nel caso della realizzazione di una strada, tra i commissari può essere presente anche un architetto, purché gli altri componenti siano ingegneri.
Qualificazione tecnica commissione di gara: la delibera ANAC
Lo conferma ANAC con la delibera n. 153/2023, con la quale ha chiarito i dubbi posti da un’impresa relativamente all’affidamento di un appalto integrato per il completamento di una strada e di cui aveva contestato l’aggiudicazione, specificando che:
- trattandosi di lavori riservati alla competenza degli ingegneri, il RUP architetto designato componente della commissione giudicatrice difetterebbe del requisito richiesto dall'art. 77 del d.lgs. 50/2016 di componente "esperto nello specifico settore" oggetto del contratta Inoltre egli non avrebbe reso la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità all'atto di accettazione della nomina;
- la progettazione dell'intervento sulla strada extraurbana oggetto di affidamento rientrerebbe nella competenza della figura dell'ingegnere, mentre l'aggiudicatario avrebbe affidato tale servizio a un architetto "coadiuvato" da un ingegnere.
Sulla questione, ANAC ha richiamato la consolidata giurisprudenza, secondo la quale «nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex speciali sdi gara ai fini valutativi», motivo per cui è sufficiente che la commissione, nel suo complesso, possieda adeguata qualificazione tecnica con riferimento al settore dell'appalto.
Dal momento che la commissione era formata da due ingegneri e un architetto, la cui presenza era giustificata, come chiarito dalla SA, dalla peculiare ubicazione e dalla natura della strada sulla quale insiste l'intervento, che comprende rilevanti aspetti paesaggistici, nel suo complesso essa possedeva adeguata qualificazione tecnica con riferimento al settore dell'appalto.
In riferimento alla questione della competenza della progettazione dell'intervento sulla strada extraurbana oggetto di affidamento, ANAC ha richiamato l'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 che al comma 5, ribadendo che le società di ingegneria possono comprendere all'interno del loro organigramma anche i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
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