Commissioni di gara: ANAC sul ruolo del RUP e conflitto di interessi
La Commissione può essere composta da dipendenti della SA, a condizione che questi possiedano le necessarie competenze giuridiche e professionali
Il RUP può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione anche nelle gare sopra-soglia, purché siano rispettati i requisiti di competenza e trasparenza. Non solo: nel caso di conoscenze occasionali o professionali tra commissari e concorrenti, non si configura un conflitto di interessi, a meno che non emergano prove concrete di una relazione sistematica e significativa.
Commissioni di gara: indicazioni da ANAC su RUP e conflitti di interessi
A dare delle nuove indicazioni sulle commissioni di gara è ANAC con la delibera dell’11 marzo 2025, n. 89, in risposta all’istanza di un OE relativa a una procedura aperta per l'affidamento di servizi integrati.
Due nello specifico le questioni sollevate:
- la nomina del RUP come Presidente della Commissione in un appalto sopra-soglia;
- la presunta situazione di conflitto di interessi di un altro componente della Commissione, che rivestiva un ruolo dirigenziale presso un ufficio che gestiva un contratto di appalto con la società risultata aggiudicataria.
RUP: può essere presidente della commissione
La prima questione riguarda la possibilità che il RUP ricopra il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice, anche in procedura sopra-soglia. Prima del 2017, il sistema normativo prevedeva un’incompatibilità assoluta tra il ruolo di RUP e quello di membro della Commissione giudicatrice, per evitare conflitti di interesse e garantire una separazione tra le fasi preparatorie e quelle decisionali della procedura di gara.
Tuttavia, con l’introduzione dell’articolo 46, co. 1, lett. d) del decreto legislativo n. 56/2017, e successivamente con l’adozione del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023), tale principio è stato superato.
Secondo le nuove disposizioni, la nomina del RUP come membro della Commissione viene valutata caso per caso, a seconda delle circostanze della procedura di gara.
In particolare, l'art. 93, comma 3, del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) stabilisce che la Commissione può essere composta da dipendenti dell’amministrazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, a condizione che questi possiedano le necessarie competenze giuridiche e professionali. Non è quindi escluso che il RUP possa far parte della Commissione, e nemmeno che possa presiederla, come chiarito anche nella relazione illustrativa del Consiglio di Stato.
ANAC sottolinea che non si impone più una rigida separazione tra la figura del RUP e quella del Presidente della Commissione. Piuttosto, si dà maggiore autonomia alle stazioni appaltanti nella scelta dei commissari, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione.
La posizione dell’ANAC è in linea con le interpretazioni:
- del MIT, che ha confermato che il RUP può far parte della Commissione giudicatrice, sia per appalti sotto-soglia che sopra-soglia. Tuttavia, ha precisato che negli appalti sopra-soglia indetti da enti locali, il RUP deve possedere una qualifica dirigenziale, in accordo con il combinato disposto degli articoli 93, co. 3, e 107, co. 3, lett. a) del Codice degli Appalti e del TUEL;
- del Consiglio di Stato, ha sottolineato che, in mancanza di una norma chiara che escluda il RUP dalla presidenza della Commissione in appalti sopra-soglia, tale possibilità dovrebbe essere ammessa, poiché il Codice non prevede limitazioni specifiche in tal senso.
Conflitto di interessi: come identificarlo
La seconda problematica sollevata dall’istanza riguarda la possibile situazione di conflitto di interessi di un componente della Commissione, dirigente di un ufficio che gestiva un contratto di appalto con l’impresa risultata aggiudicataria. La questione del conflitto di interessi negli appalti pubblici è di fondamentale importanza per garantire la neutralità e l’imparzialità delle decisioni prese dalla Commissione.
Secondo la consolidata interpretazione di ANAC e della giurisprudenza, il conflitto di interessi sussiste:
- quando un soggetto pubblico ha interessi privati che confliggono con l’interesse pubblico. Tali interessi possono essere di natura finanziaria, economica o derivanti da legami familiari, di convivenza o da rapporti personali molto stretti con i destinatari dell’azione amministrativa;
- in presenza di un rapporto abituale e sistematico, che vada oltre il contesto istituzionale e professionale.
La conoscenza occasionale o professionale tra un commissario e un concorrente, soprattutto quando tale conoscenza è dettata da ragioni di servizio o istituzionali, non costituisce di per sé un conflitto di interessi: nel caso specifico, la semplice circostanza che un componente della Commissione fosse il dirigente di un ufficio che gestiva un contratto con l’impresa aggiudicataria non è sufficiente per configurare un conflitto di interessi. La giurisprudenza, infatti, richiede che il conflitto di interessi sia dimostrato con prove concrete, non basandosi su supposizioni generiche.
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