Compensazione crediti edilizi: nuove possibilità di cessione?

Dall'Agenzia delle Entrate due nuove risposte sull'utilizzo dei crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'art. 121 del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 25/07/2023

Anche chi opera nel mercato delle scommesse sportive e dei giochi online può acquistare i crediti edilizi maturati per gli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e portarli in compensazione per il pagamento delle imposte.

Compensazione crediti edilizi e giochi online

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in due nuove risposte (la n. 394/2023 e n. 395/2023 del 25 luglio) che sostanzialmente aprono il mercato dei crediti edilizi ai soggetti che operano nel mercato del gioco lecito autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

  • in qualità di concessionario di Stato, nel settore "online" delle scommesse sportive, concorsi pronostici e giochi online e nel settore dei concorsi pronostici, delle scommesse sportive, ippiche e giochi su rete fisica attraverso la gestione di migliaia di punti vendita;
  • in qualità di concessionario di Stato per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito attraverso apparecchi di intrattenimento e divertimento, collega alla rete e monitora decine di migliaia di apparecchi che corrispondono vincite in denaro, installati all'interno di esercizi pubblici e sale dedicate in tutta Italia.

La normativa di riferimento

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato:

  • il comma 3 dell'art. 121 del Decreto Rilancio, a mente del quale "i crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite»:
  • l'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 che disciplina i "versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche".

In particolare, il comma 2 dell'art. 17 richiamato contiene l'elencazione dei crediti e dei debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi altresì una previsione di chiusura che stabilisce che

«Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

(...)

h­ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore».

Riscossione tramite Modello F24

In conclusione, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:

  • è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h­ter del citato comma 2;
  • è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.

Giochi online

Nelle due nuove risposte del Fisco:

  • la riscossione del prelievo erariale unico (cd. PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui alla lettera a) ­ per gli AWP ­ e b) ­ per gli VLT ­ del comma 6 dell'articolo 110 del TULPS, è disciplinata dall'articolo 6, comma 8 rispettivamente del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007 del decreto del 1 luglio 2010, la cui formulazione («I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento a saldo relativo all'anno solare sono effettuati con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite Modello F24­Accise») richiama espressamente le modalità di pagamento stabilite dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997;
  • la riscossione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e dell'imposta unica sui giochi è disciplinata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66, il quale dispone al comma 3 che «il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In definitiva, i crediti d'imposta di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, acquisiti a mezzo di "cessione del credito" possono essere utilizzati, mediante il modello F24­Accise, per compensare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e di imposta unica sui giochi.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che, nel caso di irregolare utilizzo dei crediti in parola, restano applicabili le disposizioni contemplate dall'articolo 121 commi 5 e 6 del decreto­legge n. 34 del 2020, e non anche quelle disposte dall'articolo 1 del decreto­legge 26 ottobre 2019, n. 124, laddove sia violato il divieto di utilizzo in compensazione di un credito dell'accollante per il pagamento di un debito di un soggetto terzo, accollato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

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