Compensazione Superbonus e crediti edilizi: le novità in legge di Bilancio
L’attuale art. 23 del ddl prevede una significativa opportunità legata alla compensazione dei contributi INPS e INAIL. Vediamo di cosa si tratta
Da una lettura attenta del testo bollinato del ddl di Bilancio 2024, sembra aprirsi uno spiraglio di non poco conto nella vicenda dei c.d. “crediti incagliati” derivanti da interventi Superbonus e dagli altri bonus edilizi, come dimostra l’art. 23, comma 10 della bozza.
Crediti Superbonus in compensazione: una nuova soluzione in vista?
Secondo quanto dichiara la disposizione, si modifica l’art. 17 del d.Lgs. n. 241/1997, con l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter:
- "1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335".
- "1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto".
Qualora questa previsione sia confermata in Parlamento, viene messo nero su bianco che tutti crediti fiscali del contribuente, compresi quelli derivanti da lavori Superbonus, possono essere compensabile con i contributi Inps e INAIL.
Per altro, nel decreto Cessioni nulla osta alla compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, per cui essa si applica anche ai crediti derivanti da spese sostenute per lavori rientranti in Superbonus.
Crediti fiscali: cosa si può compensare
Attualmente, l’art 17 del d. Lgs n. 241/1997 prevede la possibilità di pagare le imposte compensando tutti i tipi di tributi e contributi ovvero:
- a) imposte sui redditi e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
- b) IVA;
- c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- d) imposta sulle transazioni finanziarie;
- e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- f) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- g) per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- h) interessi previsti in caso di pagamento rateale.
Diversamente, l’INPS finora ha ritenuto non applicabile la compensazione dei contributi previdenziali con crediti fiscali in quanto il credito può non essere "certo", a differenza di quanto richiesto dalla norma.
Con i nuovi commi inseriti all’art. 17 si supererebbe l’impasse, con la previsione esplicita dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (comma 1-bis) e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (comma 1-ter).
Staremo a vedere se la disposizione sarà confermata dal Parlamento.
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