Compenso amministratore di condominio: va sempre approvato in bilancio
La mancata rendicontazione del compenso dell'amministratore tra le voci di spesa ne determina la non liquidità e non esigibilità
Il compenso dell’amministratore di condominio non è dovuto, se non è inserito in bilancio e deliberato dall’assemblea condominiale, in quanto non sussistono le condizioni di liquidità ed esigibilità.
Compenso amministratore: va sempre inserito e approvato in bilancio
Lo conferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17713/2023 della II sez Civile, con la quale ha confermato la decisione della Corte d’Appello in merito all’insussistenza del credito vantato dall’amministratore di un condominio.
La questione riguarda una controversia nata a causa di diverse irregolarità riscontrate nell'operato dell'amministratore e che avevano portato a non approvare il bilancio condominiale. Rendiconto che comprendeva tra le voci anche il compenso dell’amministratore, a quel punto nemmeno esigibile: questo perché, come sottolineato in appello, l'attività gestoria è comunque una spesa che necessita di preventiva deliberazione e approvazione quale voce del relativo bilancio e senza di essa mancava la prova del corretto adempimento degli obblighi di rendiconto per gli esercizi di amministrazione.
Una tesi confermata anche dalla Cassazione: come spiegano gli ermellini, ai sensi dei n. 2 e 3 dell'art. 1135 del codice civile nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, il compenso dell'amministratore del condominio, costituendo una spesa a carico del condominio, era una voce del relativo bilancio che necessitava di approvazione in sede di deliberazione del consuntivo spese.
I requisiti di liquidità ed esigibilità
Considerato che i rendiconti annuali di gestione a cui l'amministratore era tenuto per entrambi gli anni di incarico non sono stati approvati perché sono state riscontrate irregolarità di registrazione di alcune voci, il diritto al compenso è stato escluso perché il credito non era munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità in mancanza di regolare approvazione del rendiconto di gestione relativo agli anni in cui è maturato.
È principio consolidato in materia, continuano i giudici di piazza Cavour, quello per cui il contratto tipico di amministrazione di condominio è comunque riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso; il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
Per altro, le specifiche norme dettate in materia di condominio prevedono che l'assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, motivo per cui, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.
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